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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla
conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi,
fatto a New York il 4 dicembre 1995.