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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, in attesa della disponibilita'
di maggiori aliquote di personale dei contingenti di leva da
ammettere a prestare servizio quali ausiliari della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, le
disposizioni del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, concernenti
l'impiego di personale delle Forze armate per esigenze di controllo
del territorio nelle province della Sicilia, continuano ad applicarsi
fino al 30 giugno 1998. Fino alla stessa data continuano ad
applicarsi altresi' le disposizioni per l'impiego di personale delle
Forze armate per esigenze di controllo del territorio nella provincia
di Napoli, di cui al decreto-legge 14 luglio 1997, n. 215, convertito
dalla legge 28 agosto 1997, n. 282.
2. Fermo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di consentire il
completamento della graduale cessione del servizio di traduzione dei
detenuti e degli internati dall'Arma dei carabinieri al Corpo di
polizia penitenziaria, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre
1998 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579, concernenti le
assunzioni del personale maschile e femminile del Corpo di polizia
penitenziaria. Per la copertura dei posti disponibili si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge
n. 479 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 579
del 1996, e di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
lire 40.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
della stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il medesimo anno, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 12.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, quanto a lire 7.000 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e,
quanto a lire 21.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653,
reca: "Disposizioni per la graduale sostituzione del
personale delle Forze armate impiegato in attivita' di
controllo del territorio della regione siciliana,
nonche' per l'adeguamento di strutture e funzioni connesse
alla lotta contro la criminalita' organizzata".
- Il D.L. 14 luglio 1997, n. 215, convertito dalla legge
28 agosto 1997, n. 282, reca: "Impiego di contingenti
delle Forze armate in attivita' di controllo del
territorio in provincia di Napoli".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su
basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore
riduzione complessiva del personale in servizio alla data
del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle
singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di
criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le
esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei
compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
previsto di commi 23 e 24 del presente articolo e dal
comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla
indisponibilita' di personale da trasferire secondo
procedure di mobilita' attuate anche in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri
generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie".
- Si riporta il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art.
1 del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1996, n. 579
(Provvedimenti urgenti per il personale
dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di
traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle
modalita' di conclusione degli appalti relativi agli
edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria):
"Art. 1 (Ampliamento dell'organico del Corpo di
polizia penitenziaria e modalita' di reclutamento). - 1.
L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito
dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, e' aumentato nel ruolo degli agenti
e degli assistenti di millequattrocento unita' di
personale maschile e duecento unita' di personale
femminile.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento dal
comma 1 si provvede, prioritariamente, mediante
assunzione del personale delle Forze armate che, alla
data di entrata in vigore del presente decretolegge,
presta servizio volontario nel Corpo di polizia
penitenziaria secondo le norme del decreto-legge 17
maggio 1993, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 1993, n. 231, e successive
modificazioni. Se residuano vacanze si provvede, nella
misura del cinquanta per cento, mediante assunzione su
domanda dei volontari delle Forze armate congedati
senza demerito, in possesso dei requisiti per
l'assunzione nel Corpo e, per la restante parte, mediante
assunzione su domanda degli ausiliari in congedo
dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di
polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi
disciplinari o per infermita'.
3. Il corso di formazione per il personale reclutato a
norma del comma 2 ha la durata di tre mesi.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, fino al 31
dicembre 1997 le assunzioni del personale maschile e
femminile del Corpo di polizia penitenziaria per
l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in
eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo
degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200,
come modificata dal comma 1, ma non oltre il limite
delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti
e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le
conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli
assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie
procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.
5. Alla copertura dei posti disponibili a norma del
comma 4 si provvede mediante l'assunzione dei candidati
risultati idonei in precedenti concorsi e, se permangono
vacanze, mediante l'assunzione dei volontari delle
Forze armate congedati senza demerito, e
successivamente mediante assunzione degli ausiliari
in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze
di polizia".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 (Regolamento recante
norme per l'immis sione di volontari delle Forze armate
nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di
polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della
Croce rossa italiana):
"3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile delle
amministrazioni di cui all'art. 1, e' riservato ai
volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che
abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre
anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di
organico, secondo le modalita' previste dagli articoli 9 e
10 e le seguenti percentuali:
a) Arma dei carabinieri ................... 60%".
b) Guardia di finanza ..................... 60%".
c) Corpo militare della Croce rossa ....... 100%".
d) Polizia di Stato ....................... 35%".
e) Corpo di polizia penitenziaria ......... 50%".
f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco ... 35%".
g) Corpo forestale dello Stato ............ 35%".