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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sanatoria degli effetti
1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decretilegge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22
luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3,
comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, decaduto per
decorrenza dei termini, recava: "Disposizioni urgenti
per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per
gli accertamenti da parte del CIPE".
- Il titolo del decreto-legge 17 maggio 1996, n.
277 e del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 385,
decaduti per decorrenza dei termini, era il seguente:
"Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle
aree depresse".
- Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, non
convertito in legge, recava: "Disposizioni urgenti per
accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse,
nonche' il completamento di progetti FIO".
- Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 3, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di
termini previsti a disposizioni legislative in materia di
opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali,
nonche' disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei
centri urbani), non convertito in legge:
"4. Per consentire la prosecuzione del programma
operativo ''metanizzazione'' delle regioni
dell'obiettivo 1, approvato con decisione della
Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989,
nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/1988, le somme
esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per
l'attuazione del programma generale di metanizzazione
del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono destinate al finanziamento della
quota di competenza nazionale del predetto programma
operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e'
autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del
fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per
la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro".