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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Denominazioni
1. Nella presente legge si intendono:
a) per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16
dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il
Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) per "legge n. 1089", la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni;
d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 3911 /92 del Consiglio, del
9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni
culturali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 17 del 1
marzo 1993. Lo stesso e' stato modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 335 del 24 dicembre 1996.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 74 del 27 marzo 1993, ed e' stata
modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 60 il
1 marzo 1997.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la
"Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1939.
- L'art. 36 del trattato che istituisce la Comunita'
economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957,
n. 1203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1957, n. 317 dispone:
"Art. 36. - Le disposizioni degli articoli da 30 a
34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o
restrizioni all'importazione, all'esportazione e al
transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali o di
preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale,
o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria,
ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli
Stati membri".