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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Commissione per il contenzioso
della cooperazione allo sviluppo
1. La durata in carica della comissione per il contenzioso,
istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27
gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine e'
autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
Avvertenza:
Il testo elle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi del'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle guali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 543 del
1993 e' il seguente:
"Art. 1. - Il Ministro degli affari esteri e'
autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, una commissione composta da non piu'
di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa
della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e
amministrative sullo stato degli interventi in corso di
realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi
in via di sviluppo. Della commissione possono far
parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato docenti universitari, come anche
esperti privati competenti nei campi della
contrattualistica pubblica degli appalti di opere,
forniture e servizi per la pubblica amministrazione,
nonche' dell'attivita' in favore dei Paesi in via di
sviluppo, svolta da organizzazioni non governative ed in
particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la
pubblica amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con
particolare riferimento agli interventi per i quali sia
insorta una situazione di contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli
interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, risultino sospesi da
oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i
termini previsti, esaminando la documentazione
esistente, interpellando funzionari ed esperti
competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento degli
interventi, verificandone la realizzabilita' sulla
base degli stanziamenti previsti;
c) ad accertare la fondatezza delle varianti
connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b),
nonche' a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
d) a proporre le misure ritenute idonee per la
definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto
opportuno, a promuovere trattative con le parti
interessate in vista di soluzioni transattive,
avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo
delegati.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la
sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa e'
tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorita'
giudiziaria ordinaria, nonche' al procuratore generale
della Corte dei conti.
4. La commissione dura in carica un anno e trasmette
al Ministro degli affari esteri e alle commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia i risultati
finali della propria attivita'".