Legge Ordinaria n. 89 del 08/04/1998 G.U. n. 84 del 10 Aprile 1998
Proroga dell' efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Commissione per il contenzioso
                  della cooperazione allo sviluppo
  1.  La  durata  in  carica  della  comissione  per  il contenzioso,
istituita  con  decreto  del  Ministro degli affari esteri in data 27
gennaio  1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre
1993,  n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1994,  n.  121,  e' prorogata fino al 31 dicembre 1998. A tal fine e'
autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998.
 
          Avvertenza:
            Il   testo  elle note  qui  pubblicato  e'  stato redatto
          ai  sensi del'art.  10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla  promulgazione    delle     leggi   e
          sull'emanazione   dei    decreti   del  Presidente    della
          Repubblica    e  sulle    pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica italiana  approvato    con  D.P.R.  28  dicembre
          1985,  n.  1092,  al solo   fine di   facilitare la lettura
          delle disposizioni  di legge alle  guali e'   operato    il
          rinvio.  Restano  invariati  il valore  e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            - Il  testo dell'art.  1 del  decreto-legge n. 543    del
          1993  e' il seguente:
            "Art.    1. -   Il   Ministro   degli affari   esteri  e'
          autorizzato  ad istituire, con proprio  decreto da  emanare
          entro  trenta giorni dalla data  di entrata  in  vigore del
          presente  decreto, una  commissione composta  da  non  piu'
          di  undici   membri   per   l'effettuazione,  su iniziativa
          della   Direzione  generale  per  la    cooperazione   allo
          sviluppo,   di      analisi   giuridiche,     economiche  e
          amministrative sullo stato  degli interventi  in corso   di
          realizzazione   nel campo  della cooperazione  con  i Paesi
          in  via   di sviluppo.   Della   commissione possono    far
          parte    magistrati amministrativi   e contabili,  avvocati
          dello   Stato     docenti    universitari,    come    anche
          esperti       privati   competenti   nei      campi   della
          contrattualistica  pubblica    degli  appalti  di    opere,
          forniture   e   servizi per  la  pubblica  amministrazione,
          nonche' dell'attivita'  in  favore  dei  Paesi  in  via  di
          sviluppo,  svolta  da organizzazioni non governative  ed in
          particolare di realizzazioni di opere ed  impianti  per  la
          pubblica amministrazione.
            2.    La commissione   di cui  al  comma 1  provvede, con
          particolare riferimento agli interventi  per  i  quali  sia
          insorta una situazione di contenzioso:
            a)  a   verificare lo stato di  fatto e di diritto  degli
          interventi, segnatamente quelli che, alla data  di  entrata
          in  vigore  del  presente decreto,   risultino sospesi   da
          oltre  12 mesi,  o materialmente  non iniziati   entro    i
          termini   previsti,     esaminando     la    documentazione
          esistente,     interpellando   funzionari     ed    esperti
          competenti  ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
            b)  a  valutare i costi  necessari al completamento degli
          interventi, verificandone   la   realizzabilita'      sulla
          base  degli  stanziamenti previsti;
            c)    ad    accertare  la   fondatezza   delle   varianti
          connesse  con  le valutazioni di cui alle lettere a) e  b),
          nonche' a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
            d)    a  proporre    le misure   ritenute idonee   per la
          definizione del contenzioso  in   atto  e,   ove   ritenuto
          opportuno,    a   promuovere trattative    con  le    parti
          interessate    in   vista     di    soluzioni  transattive,
          avvalendosi  dell'opera  di  liberi professionisti all'uopo
          delegati.
            3.   Nel   caso in   cui   la   commissione   accerti  la
          sussistenza   di fattispecie penalmente rilevanti,  essa e'
          tenuta a  darne diretta ed immediata  notizia all'autorita'
          giudiziaria  ordinaria, nonche'   al  procuratore  generale
          della Corte dei conti.
            4.  La    commissione dura in carica  un anno e trasmette
          al Ministro degli  affari   esteri   e   alle   commissioni
          parlamentari  permanenti competenti per materia i risultati
          finali della propria attivita'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)