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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni
urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e
altre misure in materia sanitaria, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Con i decreti legislativi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
676, e sulla base dei principi contenuti nella medesima legge e nel
decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, come modificato dalla presente
legge, e' disciplinata l'intera materia della riservatezza dei dati
personali connessi alle prescrizioni mediche.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick