Legge Ordinaria n. 106 del 26/03/1999 G.U. n. 94 del 23 Aprile 1999 (suppl.ord.)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul divieto d' impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e  di
trasferimento  delle  mine  antipersona  e  sulla  loro  distruzione,
firmata  ad  Ottawa  il  3  dicembre  1997,  di  seguito   denominata
"convenzione". 
 
    

          AVVERTENZA:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.

    

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