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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Sperimentazione di nuove forme
di vendita dei giornali
1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"dbis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali
quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi
commerciali secondo i criteri e con le modalita' che seguono:
1) la sperimentazione ha la finalita' di acquisire elementi
conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa
quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in
esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;
2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene
effettuata in tutto il territorio nazionale;
3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di
monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il
limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar,
dalle strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1,
lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un
limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e
dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e
prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri
quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita
possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attivita'
di vendita delle riviste di identica specializzazione;
4) la vendita dei prodotti editoriali puo' anche essere limitata ai
soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia
prescelta deve essere assicurata parita' di trattamento alle testate;
l'obbligo della parita' di trattamento non si applica alle
pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla
sperimentazione;
5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non puo' subire
variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
6) le condizioni economiche e le modalita' commerciali di cessione
delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso
riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse
tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste
in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in
alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non
siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte
nei punti vendita esclusivi;
7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono
prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in
vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi
della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita
in un unico spazio;
8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che
non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione".
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla
sperimentazione di cui alla lettera dbis) dell'undicesino comma
dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal
comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione al comune
territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di
vendita, tra quelle di cui al numero 4) della citata lettera dbis),
si intende sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di
tale comunicazione, il comune puo' escludere dalla sperimentazione il
singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per
l'insediamento delle attivita' commerciali adottati sul territorio. I
comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli
esercizi che partecipano alla sperimentazione.
3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla
data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto
in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. La commissione paritetica Governoeditori di cui all'articolo 29
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale
dei rivenditori e dei distributori, nonche' dal rappresentante della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, procedera' almeno trimestralmente ad un esame
periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione sara'
altresi' integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati,
dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e
sindacati territoriali di categoria. La commissione formula anche
indicazioni e pareri sulla congruita', rispetto alla finalita' della
sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi
complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete
dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse
regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai
sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la
commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni
in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 416/1981
(Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per
l'editoria), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 14 (Autorizzazioni per la vendita). - Al fine di
incrementare la diffusione e di realizzare
l'economica gestione della distribuzione, le regioni
devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate
di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 52, per
la parte relativa alla rivendita di giornali e di
riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo
comma.
Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni
in tema di predisposizione dei piani di localizzazione
dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti
prescrizioni:
a) deve essere prevista la consultazione delle
associazioni piu' rappresentative a livello nazionale degli
editori e dei distributori, e delle organizzazioni
sindacali piu' rappresentative a livello nazionale dei
rivenditori, nonche' delle altre categorie che ne
facciano richiesta;
b) per i centri urbani, deve essere previsto il
rilascio delle autorizzazioni in ragione della densita'
della popolazione, del numero delle famiglie, delle
caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona
o quartiere, della entita' delle vendite,
rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi
due anni, nonche' delle condizioni di accesso;
c) per le zone turistiche, puo' essere previsto il
rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;
d) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e
montane si deve tener conto in modo particolare delle
condizioni di accesso;
e) per la vendita automatica si deve tenere conto
delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di
vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d).
L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma
precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai
suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado.
E' consentita la collaborazione di terzi, ma e' vietato
l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in
gestione e' consentito soltanto nel caso di comprovato
impedimento per malattia o infortunio, o di superamento
dell'eta' pensionabile.
Le autorizzazioni sono concesse con priorita' ai terzi
cui e' stata affidata la rivendita.
Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di
giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni
in conformita' ai piani comunali predisposti sulla base
dei criteri fissati dalle regioni.
L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali
quotidiani e periodici puo' essere rilasciata
esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia
abbinamento di altri settori merceologici,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche e
a persone giuridiche. Alle persone fisiche non puo' essere
rilasciata piu' di una autorizzazione.
L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli
esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per
le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta,
anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali
quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono
programmati a tal fine nei piani comunali di cui al
presente articolo.
I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di
vendita, o la loro riformulazione in base al presente
articolo, devono essere adottati entro un anno dalla
entrata in vigore della presente legge.
In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di
un comune, di una frazione di comune ovvero di una
circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita,
il sindaco e' tenuto a rilasciare l'autorizzazione per
la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli
di cui al settimo comma del presente articolo. E'
parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree
urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad
una distanza stradale, calcolata per il percorso piu'
breve, di 400 metri.
In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti
fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei
titolari di rivendite in posti fissi, questi devono
affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti
la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e
periodici. Se non e' adempiuto tale obbligo, le imprese
editoriali e di distribuzione possono provvedere
direttamente.
Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese,
comunita' religiose, sindacati o associazioni, di
pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita
ambulante di quotidiani di partito, sindacali e
religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo
di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la
vendita nelle sedi delle societa' editrici e delle loro
redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
b) per la vendita di pubblicazioni specializzate non
distribuite nelle edicole;
c) per la consegna, porta a porta e per la vendita
ambulante da parte degli editori, distributori ed
edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di
personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni
relative si considerano in ogni caso inerenti a
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve
essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui
all'art. 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota
minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si
tratti di compensi determinati in relazione ad un numero
di ore giornaliere di attivita' non superiore a tre;
d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa
costituisce un servizio ai clienti;
dbis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita
di giornali quotidiani e periodici da effettuare in
predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e
con le modalita' che seguono:
1) la sperimentazione ha la finalita' di acquisire
elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel
mercato della stampa quotidiana e periodica dalla
messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle
rivendite fisse autorizzate;
2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi
e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;
3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di
generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di
oli minerali con il limite minimo di superficie pari a
metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di
vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con
un limite minimo di superficie di vendita pari a metri
quadrati, 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente
alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un
limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli
esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono
svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione,
attivita' di vendita delle riviste di identica
specializzazione;
4) la vendita dei prodotti editoriali puo' anche essere
limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici;
nell'ambito della tipologia prescelta deve essere
assicurata parita' di trattamento alle testate; l'obbligo
della parita' di trattamento non si applica alle
pubblicazioni pornografiche che sono comunque
escluse dalla sperimentazione;
5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non
puo' subire variazioni in relazione ai soggetti che
effettuano la rivendita;
6) le condizioni economiche e le modalita' commerciali
di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni
forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono
essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che
effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a
titolo di sperimentazione non possono essere comprese in
alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri
beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle
stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
7) gli esercizi che partecipano alla
sperimentazione devono prevedere un apposito spazio
espositivo per le testate poste in vendita, adeguato
rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della
grande distribuzione devono esporre i giornali posti in
vendita in un unico spazio;
8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli
esercizi che non rispettano le disposizioni che
disciplinano la sperimentazione.
I soggetti autorizzati alla vendita di giornali
quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti
ad assicurare parita' di trattamento alle diverse testate".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera e),
del D.Lgs. n. 114/1998 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del
decreto ). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono:
a)-d) (omissis);
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a
1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a
10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione
residente superiore a 10.000 abitanti".
- Il testo dell'art. 29 della legge n. 67/1987 (Rinnovo
della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) e' il
seguente:
"Art. 29 (Commissione paritetica). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' istituita presso la Direzione generale delle
informazioni, dell'editoria e della proprieta'
letteraria, artistica e scientifica una commissione
paritetica Governo- editori di quotidiani e
periodici per la formulazione di proposte relative al
miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa,
all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle
informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla
definizione di un sistema di salvaguardia della stampa
nel campo dell'acquisizione di pubblicita' nei
confronti di altri mezzi di comunicazione.
2. La commissione sara' integrata dai rappresentanti
delle altre categorie di volta in volta interessate ai
temi in discussione e potra' servirsi della collaborazione
di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione
presentera' le proprie conclusioni al Presidente del
Consiglio dei Ministri, che le trasmettera' con proprie
osservazioni e proposte al Parlamento".
- Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Statocitta' ed autonomie locali) e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Statocitta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Statoregioni.
2. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori
pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI,
il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed
il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci
designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri
del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Statocitta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".