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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalita' di
voto per l'elezione del presidente della provincia)
1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25
marzo 1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Qualora un candidato
alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla
lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia gia'
conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi
del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti
validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna
altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50
per cento dei voti validi".
2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al
consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno.
Ciascun elettore puo', altresi', votare sia per un candidato alla
carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul
relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende
attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di
presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per
un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un
segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si
intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della
provincia".