Legge Ordinaria n. 120 del 30/04/1999 G.U. n. 101 del 3 Maggio 1999
Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale ( Stralcio degli articoli da 16 a 18 del disegno di legge S1388, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 24 settembre 1997 )
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  (Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalita' di
         voto per l'elezione del presidente della provincia)
   1.  Il  primo  periodo  del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25
marzo  1993, n. 81, e' sostituito dal seguente: "Qualora un candidato
alla  carica  di  sindaco  sia proclamato eletto al primo turno, alla
lista  o  al  gruppo  di  liste  a  lui  collegate che non abbia gia'
conseguito,  ai  sensi  del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi
del  consiglio,  ma  abbia  ottenuto  almeno il 40 per cento dei voti
validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna
altra  lista  o  altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50
per cento dei voti validi".
   2.  All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
   "5.  Ciascun  elettore  puo'  votare  per  uno  dei  candidati  al
consiglio  provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno.
Ciascun  elettore  puo',  altresi',  votare sia per un candidato alla
carica  di  presidente  della  provincia,  tracciando  un  segno  sul
relativo   rettangolo,   sia  per  uno  dei  candidati  al  consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo
contrassegno.  Il  voto  espresso  nei  modi  suindicati  si  intende
attribuito  sia  al  candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di
presidente della provincia. Ciascun elettore puo', infine, votare per
un  candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un
segno  sul  relativo  rettangolo.  Il  voto  in  tal modo espresso si
intende  attribuito solo al candidato alla carica di presidente della
provincia".
 

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