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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I termini di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12
della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma
25, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati
di sei mesi.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali dlela
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352,
recante: "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita:
"Art. 1 (Testo unico delle norme in materia di beni
culturali). - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo
recante un testo unico nel quale siano riunite e
coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in
materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata in
vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti
disposizioni in materia che il Governo indica in allegato
al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le
disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' quelle che
entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono essere apportate
esclusivamente le modificazioni necessarie per il
loro coordinamento formale e sostanziale, nonche' per
assicurare il riordino e la semplificazione dei
procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso, entro sette
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' le competenti commissioni
parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la
procedura di cui all'art. 14, comma 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
4. Il testo unico potra' essere aggiornato, entro tre
anni dalla data della sua entrata in vigore, con la
medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato,
il cui parere e' espresso entro quarantacinque giorni
dalla trasmissione del relativo schema.
6. Per la stesura del testo da sottoporre
all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro
per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera
di enti, di istituti universitari, nonche' di esperti,
particolarmente qualificati nel settore, mediante
affidamento di incarichi di studio; al relativo onere
si provvede mediante utilizzazione delle risorse
disponibili nell'ambito degli ordinari capitoli dello
stato di previsione del Ministero per i beni culturali e
ambientali.
- Il comma 6-bis dell'art. 12 della legge 15 maggio
1997, n. 127, introdotto dall'art. 2 della legge 16
giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni
alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del
personale dipendente e di lavoro a distanza nelle
pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di
edilizia scolastica", cosi' recita:
"6-bis. I termini di cui al comma 1, al comma 2,
lettera a), e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".
Data a Roma, addi' 5 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto