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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Accesso ai ruoli del personale docente)
1. L'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di
seguito denominato "testo unico", e' sostituito dal seguente:
"Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50
per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante
concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento,
attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed
esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno
ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria
permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della
procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento
ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e
in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del
presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21
della legge 5 febbraio 1992, n. 104".
2. All'articolo 400 del testo unico, al comma 1 sono premessi i
seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale
con frequenza triennale, con possibilita' del loro svolgimento in
piu' sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti.
L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione del
verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento,
di un'effettiva disponibilita' di cattedre o di posti di
insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per
le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilita'
professionale del personale docente recate dagli specifici contratti
collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei passaggi di
cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami
provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina
altresi' l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica
responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e
della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in
ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni
giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei
concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica
periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi cosi'
accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili
nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonche' quelli
relativi al personale docente della scuola materna e della scuola
elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle
scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in
possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano
domanda".
3. All'articolo 400 del testo unico, dopo il comma 15, e' inserito
il seguente:
"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola secondaria puo' essere attribuito
un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa
sulle tecnologie informatiche".
4. Il comma 17 dell'articolo 400 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami
restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa
al concorso successivo corrispondente".
5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico e' abrogato.
6. L'articolo 401 del testo unico e' sostituito dal seguente:
"Art. 401. - (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie relative
ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola
materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e
gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da
utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma
1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente
integrate con l'inserimeno dei docenti che hanno superato le prove
dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima
classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno
chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi
aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle posizioni di
graduatoria di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo
modalita' da definire con regolamento da adottare con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista
dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e
l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a
principi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono gia' inclusi
in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce
elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo
l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate
in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6
agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie provinciali di cui
agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui
all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in
ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i
necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti
nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre
istituzioni educative".
7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo
periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione
delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i
concorsi per soli titoli, sono abrogati.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in
sede di trasferimento a domanda".
- Il testo dell'art. 442 del testo unico citato, e' il
seguente:
"Art. 442. (Dotazioni organiche). - 1. Le dotazioni
organiche dei ruoli provinciali della scuola meterna,
nonche' le dotazioni organiche provinciali della scuola
media e degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono
rideterminate annualmente entro il 31 marzo .
2. L'organico provinciale della scuola elementare e'
determinato ai sensi dell'art. 121.
3. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995 gli
organici sono rideterminati in relazione alle prevedibili
cessazioni dal servizio e, comunque, nel limite delle
effettive esigenze di funzionamento delle classi previste
dal piano di cui all'art. 51.
4. I criteri e le modalita' per la rideterminazione degli
organici e la programmazione delle nuove nomine in ruolo
sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la
funzione pubblica".
- Il testo dell'art. 40, comma 10, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
"10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti
d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere
indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti
che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti
disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in piu'
scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali
si puo' accedere con il medesimo titolo di studio".
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento dlela Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il testo dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988,
n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), e'
il seguente:
"Art. 17. - 1. Le immissioni in ruolo previste negli
articoli 11, 14 e 15 sono disposte gradualmente nei limiti
della disponibilita' dei relativi posti.
2. Alle immissioni in ruolo sono destinati tutti i posti
disponibili e vacanti da assegnare alle nomine in ruolo per
gli anni scolastici 1988-89 e 1989-90, dopo aver espletato
le procedure dei trasferimenti per le quali resta fermo il
disposto dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270, e dopo aver dato attuazione a quanto disposto
dal precedente articolo 4, in materia di validita' delle
corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed
esami. Per gli anni scolastici successivi, alle immissioni
stesse e' destinato il 50 per cento dei predetti posti
disponibili e vacanti. Non sono da considerarsi disponibili
i posti gia' messi a concorso.
3. Ai fini delle immissioni in ruolo i destinatari delle
disposizioni di cui agli articoli 11, 14 e 15 sono
inseriti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali,
distinte a seconda delle decorrenze giuridiche, da
compilare, per il personale docente, in relazione a
ciascuna classe di concorso o tipo d'insegnamento, e, per
il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in
relazione a ciascuna qualifica funzionale o profilo
professionale, sulla base del punteggio con il quale gli
interessati sono stati inclusi nelle graduatorie che hanno
dato luogo alla nomina cui inerisce l'ultimo servizio utile
ai fini dell'immissione in ruolo o in mancanza, sulla base
della valutazione dei titoli posseduti effettuata ai sensi
delle norme vigenti nel tempo.
4. Gli aventi diritto all'immissione in ruolo possono
scegliere sulla base del titolo di abilitazione ove
prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio,
soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione
nell'ambito di una delle province in cui essi hanno
prestato il servizio che da' titolo all'immissione in
ruolo. Essi possono altresi' chiedere l'iscrizione in una
seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si
inseriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque
la posizione acquisita nella prima graduatoria.
5. Coloro i quali siano compresi nelle graduatorie
provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo,
hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
annuali e temporanee della provincia in cui hanno
presentato domanda ai sensi del comma 4, primo periodo,
sulla base della posizione occupata nelle graduatorie
provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali
ciascuno dei predetti interessati si trovi incluso.
6. Per i destinatari dell'art. 11, commi 8, 9, 10 e 11, e
dell'art. 14, comma 3, la scelta delle graduatorie e'
operata con riferimento a due province di gradimento degli
interessati.
7. Le graduatorie ad esaurimento formate ai sensi della
legge 16 luglio 1984, n. 326, sono assorbite da quelle da
compilare in applicazione del presente articolo".
- Il testo dell'art. 8-bis del decretolegge 6 agosto
1988, n. 323 (Finanziamento del contratto del personale
della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la
razionalizzazione e la riqualificazione dlela spesa della
pubblica istruzione), e' il seguente:
"Art. 8-bis (Graduatorie nazionali per la nomina del
personale precario). - 1. Le graduatorie provinciali, di
cui all'art. 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988,
n. 246 (a), sono soppresse e trasformate in graduatorie
nazionali.
2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali e'
effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito
nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresi'
inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur
avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle
graduatorie provinciali per la mancata presentazione della
relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli
stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
3. Le nomine sono disposte in relazione alla
disponibilita' di posti determinata in ambito nazionale.
Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla
graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
4. Si da' luogo alle nomine anche durante l'anno
scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno
scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del
servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il
quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria
nazionale, anche se gia' nominati in altra provincia, hanno
diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a
posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia
di provenienza.
6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei
posti destinata ai trasferimenti e' elevata al 100 per
cento dei posti vacanti".
- Il testo degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio
1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare,
secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organi,
adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario
esistente), e' il seguente:
"Art. 43 (Docenti di educazione fisica senza titolo). - I
docenti di educazione fisica e di attivita'
ginnicosportive, sprovvisti del titolo di studio specifico,
nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli
studi di servizi nell'anno scolastico 1980-1981 e che
abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno
titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983,
anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento
svolte nel predetto anno 1980/81 e nella stessa provincia,
salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono
mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di
studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi
corsi speciali - la cui frequenza e' obbligatoria -
organizzati dagli ISEF secondo modalita' da stabilirsi con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita
nel primo concorso ordinario che sara' indetto dopo la
conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti di cui al presente articolo, che abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del
precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio
fino all'immissione in ruolo da disporre nell'ordine in cui
sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da
compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei
titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti
disponibili ogni anno.
I docenti di cui al precedente comma, sono immessi in
ruolo dopo i docenti di cui al precedene art. 38.
Gli anni di servizi, richiesti dal presente articolo,
sono computati sulla base di centottanta giorni di servizio
effettivo in ciascun anno.
E' comunque computato come anno di servizio quello per il
quale l'interessato abbia maturato ai sensi delle vigenti
disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo
estivo".
"Art. 44 (Norme particolari per docenti di educazione
musicale). - I docenti di educazione musicale, in servizio
nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso
dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di
cui al precedene articolo 1, ultimo comma, sono ammessi a
partecipare alla sessione riservata di esami di
abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art.
35.
Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno
scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti
delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico
1980-1981 e nella stessa provincia salvo il diritto
alcompletamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio
fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata
la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad
essere riassunti i docenti di educazione musicale, in
servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di
diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al
conseguimento del diploma e qualora lo conseguano, sino al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi
speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo
modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della
pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Detti corsi - la cui frequenza e' obbligatoria -
riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che
non abbiano compiuto studi pianistici anche lo studio del
pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di
pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.
I docenti di cui al precedente terzo comma, debbono
conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo
concorso ordinario che sara' indetto dopo la conclusione
dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti di educazione musicale, di cui,
rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente
terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio
sino alla immissione in ruolo da disporre nell'ordine in
cui sono collocati in apposite distinte graduatorie
provinciali, da compilare sulla base del titolo di
abilitazione e dei titoli di servizio in relazione al 50
per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di
cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui
al precedene primo comma.
Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non
deve essere inferiore a centottanta giorni o deve comunque
aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo".
- Il testo dell'art. 440 del testo unico citato, e' il
seguente:
"Art. 440 (Anno di formazione). - 1. Durante l'anno di
formazione di Ministero della pubblica istruzione assicura,
promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi e le universita', e tramite i
provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche
iniziative di formazione.
2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico
dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle
lezioni: per la sua validita' e' richiesto un servizio
minimo di centottanta giorni.
3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti
nominati in relazione a disponibilita' risultanti dalle
dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione
dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti
messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento
delle attivita' istituzionali, ivi comprese quelle relative
all'utilizzazione dei docenti delle dotazioni organiche
aggiuntive previste dall'art. 455.
4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine
dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la
valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e
sulle attivita' svolte. Sulla base di essa e degli altri
elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il
comitato per la valutazione del servizio esprime il parere
per la conferma in ruolo.
5. Il disposto di cui al comma 4 non si applica al
personale educativo dei convitti nazionali, degli
educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli
istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale
di danza.
6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente
consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore
agli studi tenuto conto del parere del comitato per la
valutazione del servizio. Il provvedimento e' definitivo".
- Il testo dell'art. 404 del testo unico citato, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 404 (Commissioni giudicatrici). - 1. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono
presiedute da un professore universitario o da un preside o
direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono
composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di
anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si
riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito
il consiglio nazionale della pubblica istruzione. A
ciascuna commissione e' assegnato un segretario, scelto tra
il personale amministrativo con qualifica funzionale non
inferiore alla quarta.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni
giudicatrici sono nominati, a seconda della competenza a
curarne l'espletamento, dal sovrintendente scolastico
regionale ovvero dal provveditore agli studi. Almeno un
terzo dei componenti della commissione deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilita'.
3. Essi sono scelti nell'ambito della regione in cui si
svolgono i concorsi stessi.
4. Ai fini della nomina sono compilati elenchi distinti a
seconda che trattasi di personale direttivo e docente della
scuola in quiescenza, ovvero di personale che,
contestualmente alla domanda di inclusione negli elenchi
stessi, abbia espresso formale rinuncia alla facolta' di
chiedere l'esonero dal servizio e di personale che a tale
esonero non intenda rinunciare; i nominativi sono tratti
dagli elenchi, facendo piu' frequente ricorso, nell'ordine,
al primo ed al secondo di essi. Il personale in quiescenza
non deve aver superato il settantesimo anno di eta' al
momento dell'inizio del concorso. Per il personale
ispettivo e direttivo, gli elenchi sono compilati dal
consiglio nazionale della pubblica istruzione; per il
personale docente, dai consigli scolastici provinciali.
5. Per i professori universitari gli elenchi sono
compilati dal consiglio universitario nazionale.
6. Ai fini di cui all'art. 400, comma 3, il Ministro
della pubblica istruzione determina, con proprio decreto,
sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione,
criteri integrativi per la nomina delle commissioni
giudicatrici, nonche' i requisiti professionali e culturali
dei relativi componenti. Nella formazione delle predette
commissioni e' assicurata la presenza di almeno un
componente idoneo ai fini dell'accertamento della
conoscenza della lingua straniera oggetto della prova
facoltativa, ricorrendo, ove necessario, alla nomina di
membri aggregati, in possesso dei requisiti stabiliti con
il predetto decreto.
7. Ove non sia possibile reperire tra gli insegnanti
elementari componenti effettivi o aggregati in possesso dei
requisiti di cui al comma 6, sono nominati membri aggregati
insegnanti appartenenti a diversi ordini di scuola, secondo
i criteri dettati dal decreto di cui al medesimo comma 6.
8. I membri aggregati per la lingua straniera svolgono le
proprie funzioni limitatamente alla valutazione della
relativa prova.
9. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con
propria ordinanza, sentito il consiglio nazionale della
pubblica istruzione, le modalita' di formazione degli
elenchi e di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. Modalita' analoghe sono seguite per la scelta dei
componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il
reclutamento del personale educativo delle istituzioni
educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da
un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli
educandati femminili dello Stato, da un direttore delle
scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto
tecnico o professionale con annesso convitto, e sono
composte da due istitutori o istitutrici o assistenti
educatori con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo.
11. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a
500, le commissioni sono integrate, seguendo le medesime
modalita' di scelta, con tre altri componenti, di cui uno
puo' essere scelto tra i presidi e i direttori didattici,
per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.
12. In tal caso essi si costituiscono in
sottocommissioni, alle quali e' preposto il presidente
della commissione originaria, che a sua volta e' integrata
da un altro componente e si trasforma in sottocommissione,
in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento
di tutte le sottocommissioni cosi' costituite.
13. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le
commissioni e le sottocommissioni giudicatrici,
rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio
scolastico preposto allo svolgimento delle procedure
concorsuali.
14. (Abrogato).
15. Fino alla sottoscrizione dei contratti collettivi di
cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni, i compensi sono corrisposti
in gettoni di presenza, di lire sessantacinquemila lorde
ciascuno, per giornata di seduta, in relazione al numero
delle giornate e per l'importo complessivo massimo
rapportato al tempo assegnato per la conclusione della
procedura concorsuale, secondo la tabella che segue. Non e'
dovuto alcun compenso al personale direttivo e docente
della scuola in attivita' che non rinunci all'esonero dagli
obblighi di servizio che esso puo' ottenere per il periodo
di svolgimento del concorso.
Compensi dovuti ai componenti delle commissioni
giudicatrici
dei concorsi a cattedre che rinuncino all'esonero dal
servizio
Numero dei candidati: fino a 100;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 30 g. - 26 sedute; 50 g. -
43 sedute; 70 g. - 61 sedute;
Totale: 1.690.000; 2.795.000; 3.965.000.
Numero dei candidati: da 101 a 200;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 50 g.- 43 sedute; 75 g. -
62 sedute; 100 g. - 88 sedute;
Totale: 2.795.000, 4.030.000, 5.720.000.
Numero dei candidati: da 201 a 300;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 74 g. - 62 sedute; 100 g. -
88 sedute; 150 g. - 130 sedute;
Totale: 4.030.000, 5.720.000, 8.450.000.
Numero dei candidati: da 301 a 400;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 100 g. - 88 sedute; 150 g.
- 130 sedute; 200 g. - 175 sedute;
Totale: 5.720.000, 8.450.000, 11.375.000.
Numero dei candidati: da 401 a 500;
Numero delle prove scritte, scrittografiche, ecc.: 1, 2,
3 o piu';
Tempo e sedute assegnate (1): 150 g. - 130 sedute; 200 g.
- 175 sedute, 240 g. - 208 sedute;
Totale: 8.450.000, 11.375.000, 13.520.000.
(1) Non comprende i venti giorni necessari per dare
comunicazione ai candidati della loro ammissione alle
eventuali prove pratiche e a quelle orali.
16. Qualora il concorso si concluda oltre il tempo
massimo assegnato, l'importo complessivo dei gettoni di
presenza, determinato in base al totale delle giornate in
cui vi sono state sedute, e' ridotto al cinquanta per
cento. Nei confronti dei componenti che si dimettano
dall'incarico o siano dichiarati decaduti per comportamenti
loro attribuibili e' operata un'uguale riduzione
sull'importo calcolato in base al numero delle giornate in
cui essi hanno effettivamente partecipato alle sedute".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 40 del testo unico approvato con
D.Lgs. n. 297/1994, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 40 (Concorsi per titoli ed esami). - 01. I concorsi
per titoli ed esami sono indetti su base regionale con
frequenza triennale, con possibilita' del loro svolgimento
in piu' sedi decentrate in relazione al numero dei
concorrenti. L'indizione dei concorsi e' subordinata alla
previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel
triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilita' di
cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle
disposizioni in materia di mobilita' professionale del
personale docente recate dagli specifici contratti
collettivi nazionali decentrati, nonche' del numero dei
passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi
di riconversione professionale. Per la scuola secondaria
resta fermo quanto disposto dall'art. 40, comma 10, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed
esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che
determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione
della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando
l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che
deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I
vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli
disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonche'
quelli relativi al personale docente della scuola meterna e
della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da
conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
1. I concorsi constano di una o piu' prove scritte,
grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati
dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali
titoli accademici, scientifici e professionali, nonche',
per gli insegnamenti di natura artisticoprofessionale,
anche dei titoli artisticoprofessionali e, per le scuole e
per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del
titolo di abilitazione all'insegnamento, ove gia'
posseduto.
2. E' stabilita piu' di una prova scritta, grafica o
pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei
licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di
concorso comprenda piu' insegnamenti che richiedono tale
forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove
di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova
facoltativa, scritta e orale, di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere e della specifica
capacita' didattica in relazione alle capacita' di
apprendimento proprie della fascia di eta' dei discenti.
Detta prova e' integrata da una valutazione di titoli
specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano
conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia
nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le
commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in
aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le
lingue straniere oggetto della prova, nonche', sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi
programmi, il punteggio minimo necessario per il
superamento della prova facoltativa ed i criteri di
ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra
prova d'esame e titoli. E' attribuita specifica rilevanza
al possesso della laurea in lingue e letterature straniere,
per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due
esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova
facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta
consiste nella trattazione articolata di argomenti
culturali e professionali. La prova orale e' finalizzata
all'accertamento della preparazione sulle problematiche
educative e didattiche, sui contenuti degli specifici
programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su
argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi,
nonche' i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli,
sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti
di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche,
quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la
prova orale i candidati che abbiano riportato una
votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha
luogo congiuntamente secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n.
116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio
che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la
valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio
universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli
articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i
candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte,
grafiche o pratiche e la prova orale conseguono
l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia
prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che
siano gia' abilitati possono avvalersi dell'eventuale
migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i
concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla
legge.
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o
pratiche e la prova orale si da' luogo alla valutazione dei
titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato
dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami e' attribuito un
particolare punteggio anche all'inclusione nelle
graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami,
relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo
posto.
15. La graduatoria di merito e' compilata sulla base
della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle
prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e
nella valutazione dei titoli.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai
ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il
superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie
informatiche.
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle
procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle
graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami restano valide fino all'entrata in vigore della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.
18. (Abrogato).
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in
una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o
posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I
titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal
sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' conferita".
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 (Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione e i
diritti delle persone handicappate), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 39, supplemento ordinario del 17
febbraio 1992, e' il seguente:
"Art. 21 (Precedenza nell'assegnazione di sede). - 1. La
persona handicappata con un grado di invalidita' superiore
ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge
10 agosto 1950, n. 684, assunta presso gli enti pubblici
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto
di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.