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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. La presente legge si applica alle operazioni di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco
se si tratta di una pluralita' di crediti, quando ricorrono i
seguenti requisiti:
a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3;
b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti siano
destinate in via esclusiva, dalla societa' cessionaria, al
soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla
stessa o da altra societa', per finanziare l'acquisto di tali
crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione.
2. Nella presente legge si intende per "testo unico bancario" il
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".