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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Interventi strutturali per la perequazione
del prelievo fiscale).
1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di
redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata
ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti al
riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto
degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione
fiscale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione di una procedura di determinazione del maggior
gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando
dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle
imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle
grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;
b) ai fini di quanto previsto alla lettera a), tra gli strumenti
di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la
previsione di controlli di merito almeno una volta ogni due anni per
i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno
una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra
10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli
studi di settore;
c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera a) in misura
prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con
priorita' ai titolari di redditi compresi negli scaglioni piu' bassi,
mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni
o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonche' in misura
residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, secondo modalita' di attuazione fissate con
i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel
bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il gettito
oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove
aliquote, detrazioni e deduzioni nonche' dei nuovi limiti degli
scaglioni delle imposte dirette si avra' particolare riguardo alle
famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con
componenti affetti da handicap o di eta' superiore agli anni settanta
e a quelle con figli a carico disoccupati;
d) applicazione della procedura di determinazione del maggior
gettito di cui alla lettera a) a decorrere dal periodo di imposta in
corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria, o la sua
nota di variazione, indica l'importo massimo del fondo di cui al
comma 1, lettera c), utilizzabile nell'esercizio successivo. Detto
fondo sara' comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate.
Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo
periodo sara' integrato di una somma corrispondente alle eventuali
maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, o nella sua nota di
variazione.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento, successivamente all'acquisizione degli altri
pareri previsti, per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
5. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: " entro il termine
di decadenza di diciotto mesi " sono sostituite dalle seguenti: "
entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 38 (Rimborso dei versamenti diretti). - Il soggetto
che ha effettuato il versamento diretto puo' presentare
all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede
l'esattoria presso la quale e' stato eseguito il
versamento, istanza di rimborso, entro il termine di
decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento
stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed
inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma puo' essere presentata
anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
entro il termine di decadenza di diciotto mesi dalla data
in cui la ritenuta e' stata
operata.
L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,
provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo
precedente.
Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai
sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera
c), dell'art. 3 e' superiore a quello dell'imposta
liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art.
36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al
rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su
proposta dell'ufficio".