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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, recante disciplina
transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta
dal secondo comma dell'art. 567 del codice di procedura civile, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza:
Il decreto-legge 17 marzo 1999, n. 64, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo
1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 61.
Data a Roma, addi' 14 maggio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Diliberto, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: Diliberto