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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni di modifica della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e
successive modificazioni)
1. Alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni,
son apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 3, e' inserito il seguente:
"7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica devono
perven ire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di
pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione dei
soggetti attuatori nel Bollettino ufficiale della regione; qualora
sia stipulato un accordo di programma, i predetti interventi devono
pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di
pubblicazione dell'accordo medesimo".
3. Al comma 8 dell'articolo 3, le parole: "entro dieci mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento regionale di individuazione
dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale" sono sostituite
dalle seguenti: "entro i termini di cui al comma 7-bis".
4. Al comma 8-bis dell'articolo 3, dopo le parole: "il Ministero
dei laori pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142" sono inserite le seguenti: ", nel quale e'
stabilito anche il termine per l'inizio dei lavori".
5. Il comma 3 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio
assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di
locazione sono determinati, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, in base al piano
finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da
realizzare sull'area concessa dal comune o stabiliti nella
convenzione. Fino al trasferimento delle relative competenze alle
regioni, il corrispettivo di godimento e il canone di locazione sono
comunque determinati nel rispetto dei criteri stabiliti dal CER ai
fini della definizione del valore dei contributi di cui all'articolo
6 della presente legge".
6. Il comma 10 dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono recepiti in
apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui schema e' approvato
dalla regione entro il 30 giugno 1999; decorso inutilmente tale
termine, la convenzione o l'atto d'obbligo sono adottati dal comune
nel cui territorio e' localizzato l'intervento. Fino alla scadenza
del predetto termine i comuni possono adottare convenzioni o atti
d'obbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La convenzione o
l'atto d'obbligo sono trascritti alla conservatoria dei registri
immobiliari a cura del comune ed a spese dei beneficiari. Ai comuni
e' fatto obbligo di segnalare alla regione eventuali inadempienze,
ricorrendo le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede
a revocare il contributo".
7. Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata possono essere
utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica nell'ambito di
programmi di riqualificazione urbana; b) interventi di recupero, di
cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili con destinazione
residenziale non inferiore al 70 per cento della superficie utile
complessiva di progetto o di immobili non residenziali funzionali
alla residenza. Le disponibilita' destinate ai predetti interventi di
recupero sono altresi' utilizzate, ove occorra, per l'acquisizione
degli immobili da recuperare e per l'adeguamento delle relative
urbanizzazioni".
8. Il numero 2) della lettera c) del comma 2 dell'articolo 18 e'
sostituito dal seguente:
"2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) riguardi solo una
quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo massimo
di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio
finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante
l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 19, comma 2, della
presente legge e, per la parte restante, in misura pari al valore
stesso, fermo restando il prezzo minimo delle singole unita'
immobiliari da determinare secondo quanto previsto al numero 1); le
fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma
finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della
cooperativa;".
9. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 e' sostituita dalla
seguente:
"g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio
superiore a 150 alloggi, sia presentato alla regione, per le
abitazioni che abbiano usufruito di agevolazioni sia statali che
regionali, il piano di cessione in proprieta' deliberato dal
consiglio di amministrazione ed approvato nei successivi novanta
giorni dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita.
L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in
proprieta' in attuazione di precedenti piani di cessione, non deve
riguardare complessivamente piu' di un terzo delle abitazioni,
assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate in uso e godimento,
risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di
presentazione del piano. Le cessioni effettuate devono riguardare
alloggi per i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano
trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.
Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del piano di cessione
dovranno essere impiegate dalle cooperative per incrementare il
proprio patrimonio di alloggi in godimento".
10. Il comma 2 dell'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito
dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.167, e
successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'articolo
51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche'
destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a
carattere residenziale. In tale ultimo caso gli interventi sono
convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni,
ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico sulle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n.
179/1992: "Norme per l'edilizia residenziale pubblica",
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3 (Procedura e termine di avvio dei programmi di
edilizia residenziale pubblica). - 1. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, presidente
del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla
presente legge entro sessanta giorni dalla comunicazione
della predetta proposta.
2. Le regioni provvedono ad approvare e trasmettere al
CER i propri programmi entro novanta giorni dalla
ripartizione dei fondi.
3. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al
comma 2, il comitato esecutivo del CER, previa diffida ad
adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali
territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) e gli operatori del settore a presentare entro
sessanta giorni proposte di intervento di documentata
fattibilita' da realizzare nell'ambito territoriale della
regione inadempiente.
4. Entro i successivi sessanta giorni, il comitato
esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della
regione inadempiente, ove non sia membro con diritto di
voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle
disponibilita' finanziarie ad essa attribuite.
5. Le somme non destinate alla scadenza del termine di
cui al comma 4 sono revocate di diritto e portate ad
incremento delle disponibilita' finanziarie da ripartire
tra le regioni.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano
altresi' ai programmi finanziati con leggi precedenti
qualora la regione non abbia provveduto a localizzare gli
interventi alla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Il presidente della giunta regionale puo' promuovere
una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, trascorsi trenta giorni dalla data
di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione
degli interventi e di individuazione dei soggetti attuatori
sul Bollettino ufficiale, al fine di accertare la
fattibilita' di tali interventi nelle aree.
7-bis. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica
devono pervenire all'inizio dei lavori entro tredici mesi
dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di
individuazione dei soggetti attuatori nel Bollettino
ufficiale della regione; qualora sia stipulato un accordo
di programma, i predetti interventi devono pervenire
all'inizio dei lavori entro tredici mesi dalla data di
pubblicazione dell'accordo medesimo.
8. Se gli interventi di edilizia sovvenzionata e
agevolata non pervengono all'inizio dei lavori entro i
termini di cui al comma 7-bis, il presidente della giunta
regionale nomina, nei trenta giorni successivi, un
commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni.
8-bis. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al
comma 8, la regione, nei successivi trenta giorni,
ridermina la localizzazione degli interventi e
l'individuazione dei soggetti attuatori. Qualora la regione
non provveda, nel termine predetto, agli adempimenti di sua
competenza ovvero qualora, trascorsi ulteriori dieci mesi
dalla data di adozione dei provvedimenti regionali, gli
interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata non
pervengano all'inizio dei lavori, il Ministero dei lavori
pubblici promuove e adotta, entro i successivi sessanta
giorni, un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, nel quale e' stabilito anche
il termine per l'inizio dei lavori. All'accordo di
programma partecipano anche i rappresentati delle categorie
degli operatori pubblici e privati del settore. I fondi non
destinati agli interventi a seguito dell'accordo di
programma, sono restituiti alle disponibilita' finanziarie
da ripartire tra le regioni".
- L'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Ordinamento delle autonomie locali), e' il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di
intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di
altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il
presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla
competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta
di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali
inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo
di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i
rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, e'
approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui
all'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere
ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a
pena di decadenza.
5-bis Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali
siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia
se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un
collegio presieduto dal presidente della regione o dal
presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonche' dal
commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella
provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la
conclusione dell'accordo di programma e' promossa dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta
convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed e' composto dai rappresentanti di tutte le regioni che
hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio
dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al
commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti
relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di
competenza delle regioni, delle province o dei comuni,
salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano gia'
formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, legge 1
marzo 1986, n. 64".
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
179/1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 8 (Abitazioni in locazioni o assegnate in
godimento). - 1. I contributi di cui all'art. 19 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, come integrato dall'art. 6
della presente legge, possono essere concessi per la
realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla
locazione per uso abitativo primario, ai sensi delle
disposizioni vigenti, per un periodo non inferiore a otto
anni, ovvero assegnati in godimento da cooperative edilizie
a proprieta' indivisa.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a
imprese di costruzione o loro consorzi, a cooperative o
loro consorzi, agli enti pubblici istituzionalmente
operanti nel settore dell'edilizia pubblica residenziale,
nonche' a enti, privati e societa', per la realizzazione e
l'acquisto di alloggi per i propri dipendenti.
3. Il corrispettivo di godimento da porsi a carico del
socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia
ovvero il canone di locazione sono determinati, ai sensi
dell'art. 26 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, in base al piano finanziario
relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzare
sull'area concessa dal comune o stabiliti nella
convenzione. Fino al trasferimento delle relative
competenze alle regioni, il corrispettivo di godimento e il
canone di locazione sono comunque determinati nel rispetto
dei criteri stabiliti dal CER ai fini della definizione del
valore dei contributi di cui all'art. 6 della presente
legge.
4. Il conduttore non puo' sublocare neppure parzialmente
l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del
contratto.
5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque
sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa
vigente, e' risolto di diritto. A seguito di comunicazione
del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal
conduttore.
6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente
articolo, possono essere cedute anche prima del termine di
cui al comma 1, e purche' la vendita riguardi immobili
costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite
frazionate.
7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al
conduttore e' comunque garantita la prosecuzione della
locazione per l'intera durata determinata ai sensi del
comma 1.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili
possono essere ceduti anche per singole unita' immobiliari
con prelazione a favore dei conduttori.
9. Fino al 31 dicembre 1991 gli atti di vendita delle
abitazioni realizzate ai sensi del presente articolo sono
soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ovvero alla
imposta di registro nella misura del 4 per cento e alla
imposta di trascrizione ipotecaria e di voltura catastale
in misura fissa.
10. Gli obblighi previsti dal presente articolo sono
recepiti in apposita convenzione o atto d'obbligo, il cui
schema e' approvato dalla regione entro il 30 giugno 1999;
decorso inutilmente tale termine, la convenzione o l'atto
d'abbligo sono adottati dal comune nel cui territorio e'
localizzato l'intervento. Fino alla scadenza del predetto
termine i comuni possono adottare convenzioni o atti
d'abbligo in base allo schema approvato dal CIPE. La
convenzione o l'atto d'abbligo sono trascritti alla
conservatoria dei registri immobiliari a cura del comune ed
a spese dei beneficiari. Ai comuni e' fatto obbligo di
segnalare alla regione eventuali inadempienze, ricorrendo
le quali la regione, previa diffida ad adempiere, provvede
a revocare il contributo".
- L'art. 26 della legge 27 luglio 1978, n. 39 (Disciplina
delle locazioni di immobili urbani), e' il seguente:
"Art. 26 (Ambito di applicazione). - Le disposizioni di
cui al presente capo non si applicano:
a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze
abitative di natura transitoria, salvo che il conduttore
abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di
studio;
b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale
carico dello Stato per i quali si applica il canone sociale
determinato in base alle disposizioni vigenti;
c) alle locazioni relative ad alloggi soggetti alla
disciplina dell'edilizia convenzionata;
d) alle locazioni relative ad immobili inclusi nelle
categorie catastali A/8 e A/9.
Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si
applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in
comuni che al censimento del 1971 avevano popolazione
residente fino a 5.000 abitanti qualora, nel quinquennio
precedente la entrata in vigore della presente legge, e
successivamente ogni quinquennio, la popolazione residente
non abbia subito variazioni in aumento, o comunque
l'aumento percentuale sia stato inferiore a quello medio
nazionale, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
Il comune provvede a dare pubblica notizia della
condizione di cui al precedente comma e delle eventuali
variazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 11 della citata legge n.
179/1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 11 (Riserva a favore degli interventi di recupero).
- 1. Le disponibilita' per l'edilizia sovvenzionata
possono essere utilizzate anche per i seguenti interventi:
a) interventi di edilizia residenziale pubblica
nell'ambito di programmi di riqualificazione urbana;
b) interventi di recupero, di cui alle lettere b), c),
d) ed e) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457, di immobili con destinazione residenziale non
inferiore al 70 per cento della superficie utile
complessiva di progetto o di immobili non residenziali
funzionali alla residenza. Le disponibilita' destinate ai
predetti interventi di recupero sono altresi' utilizzate,
ove occorra, per l'acquisizione degli immobili da
recuperare e per l'adeguamento delle relative
urbanizzazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le disponibilita' per
l'edilizia sovvenzionata possono essere utilizzate anche
per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il
trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da
recuperare".
- L'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per
l'edilizia residenziale), e' il seguente:
"Art. 31. (Definizione degli interventi.). - Gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
sono cosi' definiti:
a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e
le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti
anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole
unita' immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo,
quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e
il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistemativo di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti;
e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli
rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e
29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed
integrazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge n.
179/1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta' del
patrimonio realizzato da cooperative a proprieta'
indivisa). - 1. Le cooperative a proprieta' indivisa che
abbiano usufruito delle agevolazioni pubbliche, statali o
regionali, concesse prima della data di entrata in vigore
della presente legge per la costruzione di alloggi da
assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono
chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto
statuario previsto dal secondo comma dell'art. 72 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni,
l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o
parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia'
ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere
gli alloggi a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo
della societa', qualora non prevedano la possibilita' di
realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta'
individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in
proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno
il 60 per cento degli alloggi facenti parte
dell'insediamento oggetto della richiesta di autorizzazione
ed essa sia deliberata a maggioranza dei due terzi
dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita
con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci
iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non
riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve
assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla
diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in
proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la
cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad
acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal
comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita';
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o
di concessione dell'area, qualora non preveda
l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni
realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica
convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di
cessione delle abitazioni, di cui alla lettera b) del primo
comma dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale
convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione
ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al
comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari
in godimento e' costituito dal valore delle singole unita'
immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1)
riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della
cooperativa, il prezzo massimo di cessione e' determinato,
per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse
della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei
criteri di cui all'art. 9, comma 2, della presente legge e,
per la parte restante, in misura pari al valore stesso,
fermo restando il prezzo minimo delle singole unita'
immobiliari da determinare secondo quanto previsto al
numero 1); le fonti di finanziamento dell'intervento devono
risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio
di amministrazione della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i
mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo,
nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per
il conseguente accollo individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori
di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di
cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o
sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di
quelle gia' erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla
eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al
maggior importo ammesso originariamente al finanziamento
sulla base della previsione legislativa per la
realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a
proprieta' indivisa;
g) per le cooperative a proprieta' indivisa con
patrimonio superiore a 150 alloggi, sia presentato alla
regione, per le abitazioni che abbiano usufruito di
agevolazioni sia statali che regionali, il piano di
cessione in proprieta' deliberato dal consiglio di
amministrazione ed approvato nei successivi novanta giorni
dall'assemblea ordinaria regolarmente costituita.
L'alienazione, considerate anche le abitazioni assegnate in
proprieta' in attuazione di precedenti piani di cessione,
non deve riguardare complessivamente piu' di un terzo delle
abitazioni, assistite da agevolazioni pubbliche, assegnate
in uso e godimento, risultanti dal bilancio relativo
all'esercizio precedente a quello di presentazione del
piano. Le cessioni effettuate devono riguardare alloggi per
i quali al momento dell'assegnazione in proprieta' siano
trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento
del mutuo. Le plusvalenze realizzate con l'attuazione del
piano di cessione dovranno essere impiegate dalle
cooperative per incrementare il proprio patrimonio di
alloggi in godimento.
3. Per gli alloggi ceduti in proprieta' individuale il
tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla
legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da
cooperative a proprieta' individuale, riferito all'epoca
della concessione del medesimo. Gli assegnatari che
ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti a
rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i
contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in
proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le
cooperative a proprieta' individuale. La somma risultante
deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento
dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del
50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente
erogatore, su richiesta dei soci interessati, puo'
autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in
dieci annualita' di uguale importo. Gli assegnatari che
ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono
altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla
modifica della convenzione comunale ed alla modifica del
mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo
sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per
gli effetti di cui alla lettera f) del primo comma
dell'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni.
5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e
godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui
al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono
quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di
assegnazione in uso e godimento degli alloggi".
- Si riporta il testo dell'art. 22 della citata legge n.
179/1992, come modificato dalla presente legge:
"Art. 22 (Disposizioni per l'attuazione dei programmi).
1. L'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, e' esteso a tutti i comuni. Il
termine di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e'
prorogato fino al 31 dicembre 1995.
2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati
nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree
delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree
esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purche'
destinate dallo strumento urbanistico vigente
all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo
caso gli interventi sono convenzionati con i comuni,
secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli
articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni".
- La legge 18 aprile 1962, n. 167, reca: "Disposizioni
per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per
l'edilizia economica e popolare".
- L'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865
(Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita';
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n.
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e
convenzionata) e' il seguente:
"Art. 51. - Nei comuni che non dispongono dei piani
previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi
costruttivi sono localizzati su aree indicate con
deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone
residenziali dei piani regolatori e dei programmi di
fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o
adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Con la stessa deliberazione sono precisati, ove
necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai
programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita',
di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i
rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e
spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a
verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme
di cui al penultimo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto
1967, n. 765.
La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro
trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione
oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo
l'approvazione dell'organo di controllo che deve
pronunciare entro venti giorni dalla data di trasmissione
della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio
stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il
termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e'
effettuata dal presidente della giunta regionale.
La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del
presidente della giunta regionale comporta l'applicazione
delle norme in vigore per l'applicazione dei piani di
zona".
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilita' dei
suoli):
"Art. 7 (Edilizia convenzionata). - Per gli interventi di
edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici
esistenti, il contributo di cui al precedente art. 3 si e'
ridotto alla sola quota di cui all'art. 5 qualora il
concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con
il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo
prevista dal successivo art. 8.
Nella convenzione puo' essere prevista la diretta
esecuzione da parte dell'interessato delle opere di
urbanizzazione, in luogo del pagamento della quota di cui
al comma precedente; in tal caso debbono essere descritte
le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie
per l'esecuzione delle opere medesime.
Fino all'approvazione da parte della regione della
convenzione-tipo, le convenzioni previste dal presente
articolo sono stipulate in conformita' ad uno schema di
convenzione-tipo, deliberato dal Consiglio comunale,
contenente gli elementi di cui al successivo art. 8.
Puo' tener luogo della convenzione un atto unilaterale
d'obbligo con il quale il concessionario si impegna ad
osservare le condizioni stabilite nella convenzione-tipo ed
a corrispondere nel termine stabilito la quota relativa
alle opere di urbanizzazione ovvero ad eseguire
direttamente le opere stesse.
La convenzione o l'atto d'obbligo-unilaterale sono
trascritti nei registri immobiliari a cura del comune e a
spese del concessionario".
"Art. 8 (Convenzione-tipo). - Ai fini della concessione
relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui al
precedente articolo 7, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri
nonche' i parametri, definiti con meccanismi tabellari per
classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le
convenzioni comunali nonche' gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli
alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonche' delle spese generali,
comprese quelle per la progettazione e degli oneri di
preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in
percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la
cessione degli alloggi;
d) la durata di validita' della convenzione non
superiore a 30 e non inferiore a 20 anni.
La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la
sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi del precedente art. 6.
Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore della
presente legge il concessionario puo' chiedere che il costo
delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprieta' avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non
inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la parte
eccedente".