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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale
sono sostituiti dai seguenti:
" 4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1,
provvede in camera di consiglio altresi' quando le parti, nelle forme
previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di
concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di
appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei
quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova
determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al
giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere
riproposte nel dibattimento".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 599 del codice di procedura
penale, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 599 (Decisioni in camera di consiglio). - 1. Quando
l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie o la
misura della pena, anche con riferimento al giudizio di
comparazione fra circostanze o l'applicabilita' delle
circostanze attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive,
della sospensione condizionale della pena o della non
menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, la corte provvede in camera di consiglio con le
forme previste dall'art. 127.
2. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato che ha manifestato la volonta' di
comparire.
3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di
consiglio, a norma dell'art. 603, con la necessaria
partecipazione del pubblico ministero e dei difensori.
Se questi non sono presenti quando e' disposta la
rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone
che copia del provvedimento sia comunicata al pubblico
ministero e notificata ai difensori.
4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma
1, provvede in camera di consiglio altresi' quando le
parti, nelle forme previste dall'art. 589, ne fanno
richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento,
in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia
agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali
viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova
determinazione della pena, il pubblico ministero,
l'imputato e la persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla
quale sono d'accordo.
5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo
stato, la richiesta, ordina la citazione a comparire al
dibattimento. In questo caso la richiesta e la rinuncia
perdono effetto, ma possono essere riproposte nel
dibattimento".