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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Interventi per il settore aeronautico)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta
tecnologia, assicurando altresi' la qualificata integrazione
dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico
dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:
a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente
nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi
ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e
nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili
di impiego duale;
b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al
capitale di rischio di societa', preferibilmente costituenti le
strutture di cooperazione europea.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche
secondo i criteri e le modalita' recati dall'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati,
previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal
comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808,
che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti
Commissioni parlamentari, in merito:
a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione
italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;
b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria
nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi
aeronautici;
c) alle capacita' di ampliamento dell'occupazione qualificata, con
particolare riferimento alle aree depresse del paese;
d) al miglioramento delle condizioni di competitivita' delle
industrie italiane in campo internazionale.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai
programmi avviati nel 1998, sosterra', nei modi e nei limiti disposti
dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui
fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di
attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie
produttive necessarie a consentire la disponibilita' da parte del
Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di
acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai
sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in
comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi
ad assicurarne la disponibilita' per la difesa nazionale e in ogni
caso di emergenza.
4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2,
sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200
milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a
decorrere dall'anno 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 settembre 1994, n. 224), recante
"Interventi urgenti a sostegno dell'economia",
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della
legge 22 novembre 1994, n. 644 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1994, n. 274), e' il
seguente:
"6. Per l'attuazione degli interventi di cui al
comma primo, lettera a) dell' art. 3 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' autorizzato,
previo parere del comitato di cui all'art. 2 della
medesima legge, ad assumere impegni pluriennali, con
effetto dal 1994, corrispondenti alle rate di
ammortamento mutui contratti dalle imprese in relazione a
programmi approvati ai sensi dell'art. 4 della citata legge
24 dicembre 1985, n. 808, correlati a limiti di impegno
decennali di lire 25 miliardi, con decorrenza 1994, e
di lire 50 miliardi, con decorrenza 1995. Le rate di
ammortamento dei mutui contratti dalle imprese
sono corrisposte dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato direttamente agli istituti
di credito mutuanti. Al relativo onere, pari a lire 25
miliardi per l'anno 1994 ed a lire 75 miliardi a decorrere
dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per
l'utilizzazione dei fondi di cui al presente comma,
fatte salve le determinazioni adottate con delibera del
CIPI del 28 dicembre 1993, relativamente agli interventi
previsti dall'art. 6, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ha rifinanziato
gli interventi per il settore aeronautico, entro il
termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato da trasmettere al CIPE entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, aggiorna le condizioni di ammissibilita' dei
programmi agli interventi di cui all'art. 3, primo comma.
lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e
determina le priorita' avendo riguardo agli
obiettivi di sviluppo tecnologico, consolidamento e
sviluppo dell'occupazione, di equa ripartizione sul
territorio nazionale e di sostegno alle aree depresse".
- Il testo dell'art. 2, della legge 24 dicembre
1985, n. 808 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
gennaio 1986, n. 5), recante "Interventi per lo sviluppo e
l'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti
nel settore aeronautico", e' il seguente:
"Art. 2 (Comitato per lo sviluppo dell'industria
aeronautica). - Per assicurare la coordinata e
razionale applicazione degli interventi di cui
all'art. 3, e' istituito il comitato per lo sviluppo
dell'industria aeronautica presieduto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato o
da un sottosegretario da lui delegato e composto da un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli
affari esteri, della difesa, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero
e delle partecipazioni statali, un rappresentante
dell'ufficio del Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e un
rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre
esperti, scelti tra persone di qualificata esperienza
nel settore e non legate da rapporti di dipendenza o di
partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del
settore.
Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.
I componenti effettivi e supplenti del comitato sono
nominati per un triennio con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato e' costituito validamente con la
maggioranza assoluta dei componenti e delibera i pareri
a maggioranza assoluta dei presenti.
Alla segreteria del comitato provvede il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato redige annualmente una relazione sullo
stato dell'industria aeronautica ed in particolare
sull'attuazione dei programmi piu' significativi per gli
aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche'
sui finanziamenti e contributi erogati ai sensi della
presente legge sull'attivita' svolta dal comitato con
particolare riferimento ai pareri resi.
La relazione e' redatta sulla base di singoli rapporti
che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le imprese che
abbiano ottenuto i benefici di cui all'articolo seguente
devono presentare al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in ordine all'impiego
dei benefici stessi.
La relazione e' trasmessa dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
il 31 luglio di ciascun anno al Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale per la trasmissione al Parlamento,
unitamente alla relazione previsionale e programmatica di
cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione del
presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato".
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
giugno 1996, n. 140), recante "Disposizioni urgenti per le
attivita' produttive", convertito, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 8 agosto 1996, n. 421
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1996, n.
190), e' il seguente:
"Art. 5 (Finanziamento dello sviluppo tecnologico
nel settore aeronautico). - 1. Per le finalita' di cui
all'art. 3, comma primo, lettera a), della legge 24
dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalita'
di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresi'
onde consentire una prima attuazione dei piu' urgenti
interventi relativi ai programmi per la Difesa da
definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero
della difesa ed i Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle
procedure amministrative dell'art. 2-ter del richiamato
decretolegge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono
autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di
impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di
lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi
per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per
l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire
450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire
30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento
iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire
250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per
l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio trienniale 1996-1998, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato".