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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
ART. 1.
(Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici).
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza al
processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi,
entro il 3 1 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo
quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano
all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza
tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fallibilita' degli
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi,
tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale e di
sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione della
compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da
realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle
rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle tecniche
proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei
progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e
verifica di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il
profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole
amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti
e della necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni
provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata
analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle
connesse attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali
componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le
modalita' e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei
programmi di attuazione di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) il " Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici " (MIP), con il compito di fornire
tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di
sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati con
i fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attivita'
concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e
l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli
interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e'
funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo
integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione,
costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana
indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve
essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al
progetto " Rete unitaria della pubblica amministrazione ", di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
settembre 1995,, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21
novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale
di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
alla sezione centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in
relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni
centrali e regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi compreso il
ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da
ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fin i del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero dei tesoro,
dei bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i
criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del
lavoro, individuando tra questi i distretti economico- produttivi
sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento
periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la
presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e
condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di
sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali.
AVVERTENZA:
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 giugno
1999 si procedera' alla ripubblicazione del testo della
presente legge corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.