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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati a decongestionare i tribunali di Torino,
Milano, Roma, Napoli e Palermo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) istituire, se necessario, nuovi tribunali nei corrispondenti
circondari anche, eventualmente, attraverso la suddivisione
territoriale del comune capoluogo;
b) ridefinire, se necessario, i confini dei circondari limitrofi
ricomprendendo in essi territori appartenenti ai tribunali da
decongestionare;
c) tener conto, nella eventuale istituzione di nuovi circondari e
nella determinazione dei confini, dell'estensione del territorio, del
numero degli abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti
esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonche' del
carico di lavoro atteso, in materia civile e penale;
d) limitare a non piu' di due il numero complessivo dei nuovi
tribunali di cui verra' eventualmente prevista l'istituzione ai sensi
della lettera a) ed escludere che la ridefinizione dei confini dei
circondari di cui alla lettera b) possa comportare oneri finanziari
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
e) prevedere che le disposizioni emanate in forza della presente
delega abbiano efficacia con la medesima decorrenza delle
disposizioni del decreto legislativo di attuazione della legge 16
luglio 1997, n. 254.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso termine di
cui al comma 1, le norme di coordinamento delle disposizioni dei
decreti legislativi ivi previsti con le altre leggi dello Stato,
nonche' ad introdurre una disciplina transitoria diretta a regolare
il trasferimento degli affari ai nuovi uffici, fissando le fasi del
procedimento oltre le quali detto trasferimento non avviene.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al Senato
della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche' sia espresso
dalle competenti commissioni permanenti un motivato parere entro il
termine di quaranta giorni dalla data della trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- La legge 16 luglio 1997, n. 254, reca: "Delega al
Governo per l'istituzione del giudice unico di primo
grado".