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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti
politici
1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in
relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il
rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del
Parlamento europeo e dei consigli regionali.
2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo le norme della
presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati,
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto
riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo
e dei consigli regionali, nonche' per i comitati promotori dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente
del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il
rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici
che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente
del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro
dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1.
3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i
movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi
alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui
al medesimo comma 1.
4. In caso di richiesta di uno o piu' referendum, effettuata ai
sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile
dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai comitati promotori un
rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire
mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima
necessaria per la validita' della richiesta e fino ad un limite
massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue, a condizione
che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di
validita' di partecipazione al voto. Analogo rimborso e' previsto,
sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le
richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della
Costituzione.
5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi
di cui al comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione
dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della
Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della
Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al
Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente
comma e' ridotto a L. 3.400.
6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza
annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il
primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro
anni successivi, al 15 per cento della somma spettante. L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione di alcuna forma di
garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti
politici aventi diritto. In caso di scioglimento anticipato del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento
delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso
i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al
versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla
durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della
quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno,
eccetto quello in cui sia gia' stata versata la quota del 40 per
cento.
7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali
negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie il
cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono
corrisposti in unica soluzione.
8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del
rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo
8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei
deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad
avvenuta regolarizzazione.
9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800". Al
medesimo comma, le parole: "degli abitanti" sono sostituite dalle
seguenti: "dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste
elettorali".
10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese
elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13
giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 75 e 138 della
Costituzione e' il seguente:
"Art. 75. - E' indetto referendum popolare (71, 123, 132)
per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una
legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque consigli
regionali.
Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi
diritto, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalita' di attuazione del
referendum".
"Art. 138. - Le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne
facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o
cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La
legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non e'
approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata
approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere
a maggioranza di due terzi dei suoi componenti".
- Il testo dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2
(Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai movimenti o partiti politici), cosi' come
modificato per effetto di quanto disposto dall'art. 17,
comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il
seguente:
"Art. 8 (Rendiconto dei partiti e movimenti politici). -
1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto
sia affidata autonomamente la gestione delle attivita'
patrimoniali del partito o del movimento politico che ha
usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha
partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'art.
1 deve redigere il rendiconto
di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.
2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione
del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1
sulla situazione economicopatrimoniale del partito o del
movimento e sull'andamento della gestione nel suo
complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il
modello di cui all'allegato B.
3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di una
nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.
4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i
bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite
di societa' fiduciarie o per interposta persona, nonche',
relativamente alle societa' editrici di giornali o
periodici, ogni altra documentazione eventualmente
prescritta dal Garante per la
radiodiffusione e l'editoria.
5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al
comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli
inventari.
6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresi'
conservare ordinatamente, in originale o in copia, per
almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia
natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.
7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti
politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso,
devono essere numerati pogressivamente in ogni pagina e
bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli
che lo compongono.
8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le
operazioni compiute.
9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di
ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione
delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si chiude
con il rendiconto e deve essere sottoscritto dal
rappresentante legale o dal tesoriere del partito o
movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del
rendiconto agli organi statutariamente competenti.
10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le
norme di una ordinata contabilita', senza parti in bianco,
interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare
abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa
deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1997. Il primo
rendiconto redatto a norma del presente articolo deve
essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il
legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 e'
tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il
rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla
gestione e della nota integrativa.
12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione
sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal
legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del
movimento politico, della relazione dei revisori dei conti,
da essi sottoscritta, nonche' delle copie dei quotidiani
ove e' avvenuta la pubblicazione, e' trasmesso dal legale
rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento
politico, entro il 31 luglio di
ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.
13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla
gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a
cura dell'ufficio di Presidenza della Camera dei deputati,
in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.
14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con
il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al
Ministro del tesoro, sulla base del controllo di
conformita' alla legge compiuto da un collegio di revisori,
l'avvenuto riscontro della regolarita' della redazione del
rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il
collegio dei revisori e' composto da cinque revisori
ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti
delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e
individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili. Il mandato dei membri del collegio non e'
rinnovabile.
15. A decorrere dal quarto anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i partiti e
movimenti politici che partecipano alla ripartizione delle
risorse di cui all'art. 1 ne riservano una quota non
inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate
su base territoriale che abbiano per statuto autonomia
finanziaria.
16. Alle strutture di cui al comma 15, che partecipano
alla ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, si
applicano le disposizioni del presente articolo sulla
redazione del rendiconto. Il rendiconto o i rendiconti
delle strutture decentrate, che partecipano alla
ripartizione delle risorse, sono allegati al rendiconto
nazionale del partito o movimento politico.
17. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al
presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto,
il Presidente della Camera dei deputati ne da'
comunicazione al Ministro del tesoro che sino alla
regolarizzazione sospende dalla ripartizione del fondo di
cui all'art. 3 i partiti e movimenti politici
inadempienti".
- Il testo dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n.
515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica),
cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10 (Limiti alle spese elettorali dei partiti o
movimenti). - 1. Le spese per la campagna elettorale di
ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati,
che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al comma
2 dell'art. 7, non possono superare la somma risultante
dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il
numero complessivo dei cittadini della Repubblica iscritti
nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera
dei deputati e dei collegi per il Senato della Repubblica
nei quali e' presente rispettivamente con liste o con
candidati".