Legge Ordinaria n. 157 del 03/06/1999 G.U. n. 129 del 4 Giugno 1999
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Rimborso per le spese elettorali sostenute  da  movimenti  o  partiti
                              politici 
 
  1. E' attribuito ai movimenti o partiti  politici  un  rimborso  in
relazione alle spese elettorali sostenute  per  le  campagne  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,  del
Parlamento europeo e dei consigli regionali. 
  2. L'erogazione dei rimborsi e' disposta, secondo  le  norme  della
presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati,
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati,  per  quanto
riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo
e dei consigli  regionali,  nonche'  per  i  comitati  promotori  dei
referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente
del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato
della Repubblica, si provvede  all'erogazione  dei  rimborsi  per  il
rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o  partiti  politici
che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta,  a  pena  di
decadenza, al Presidente della Camera dei deputati  o  al  Presidente
del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze,  entro
dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la  presentazione
delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1. 
  3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo,  tra  i
movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi
alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di  cui
al medesimo comma 1. 
  4. In caso di richiesta di uno o  piu'  referendum,  effettuata  ai
sensi dell'articolo 75 della Costituzione  e  dichiarata  ammissibile
dalla Corte costituzionale, e' attribuito ai  comitati  promotori  un
rimborso pari alla somma risultante  dalla  moltiplicazione  di  lire
mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra  minima
necessaria per la validita' della  richiesta  e  fino  ad  un  limite
massimo pari complessivamente a lire 5 miliardi annue,  a  condizione
che la  consultazione  referendaria  abbia  raggiunto  il  quorum  di
validita' di partecipazione al voto. Analogo  rimborso  e'  previsto,
sempre nel limite di lire 5 miliardi di cui al presente comma, per le
richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo  138  della
Costituzione. 
  5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi  agli  organi
di cui al comma 1 e' pari alla somma risultante dalla moltiplicazione
dell'importo  di  lire  4.000  per  il  numero  dei  cittadini  della
Repubblica iscritti nelle liste  elettorali  per  le  elezioni  della
Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti  italiani  al
Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui  al  presente
comma e' ridotto a L. 3.400. 
  6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono  corrisposti  con  cadenza
annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, in misura pari,  per  il
primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per  i  quattro
anni successivi, al 15 per cento della somma spettante.  L'erogazione
dei rimborsi non e' vincolata alla prestazione  di  alcuna  forma  di
garanzia bancaria o fidejussoria da parte  dei  movimenti  o  partiti
politici aventi diritto.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  del
Senato della Repubblica o della Camera  dei  deputati  il  versamento
delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso
i movimenti  o  partiti  politici  hanno  diritto  esclusivamente  al
versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni  pari  alla
durata della legislatura dei rispettivi organi. Il  versamento  della
quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma,  e'
effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di  anno,
eccetto quello in cui sia gia' stata versata  la  quota  del  40  per
cento. 
  7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge e  dei  consigli  regionali
negli anni 1999 e 2000, nonche' per le consultazioni referendarie  il
cui svolgimento sia previsto  entro  l'anno  2000,  i  rimborsi  sono
corrisposti in unica soluzione. 
  8. In caso di inottemperanza agli obblighi di  cui  all'articolo  8
della legge 2 gennaio 1997, n.  2,  o  di  irregolare  redazione  del
rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo  articolo
8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente  della  Camera  dei
deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi  di
rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso  fino  ad
avvenuta regolarizzazione. 
  9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n.  515,
le parole: "lire 200" sono sostituite dalle seguenti: "lire 800".  Al
medesimo comma, le parole: "degli  abitanti"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "dei  cittadini  della  Repubblica  iscritti  nelle  liste
elettorali". 
  10. In sede  di  prima  applicazione  e  in  relazione  alle  spese
elettorali sostenute per il rinnovo del  Parlamento  europeo  del  13
giugno 1999, il termine di cui al  comma  2  decorre  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
           Note all'art. 1: 
            - Il testo degli articoli 75 e 138 della 
          Costituzione e' il seguente: 
            "Art. 75. - E' indetto referendum popolare (71, 123, 132)
          per deliberare la abrogazione, totale o  parziale,  di  una
          legge o di un  atto  avente  valore  di  legge,  quando  lo
          richiedono  cinquecentomila  elettori  o  cinque   consigli
          regionali. 
            Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di
          bilancio, di amnistia e di  indulto,  di  autorizzazione  a
          ratificare trattati internazionali. 
            Hanno  diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti  i
          cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. 
            La proposta soggetta a  referendum  e'  approvata  se  ha
          partecipato alla  votazione  la  maggioranza  degli  aventi
          diritto,  e  se  e'  raggiunta  la  maggioranza  dei   voti
          validamente espressi. 
            La  legge  determina  le  modalita'  di  attuazione   del
          referendum". 
            "Art. 138. - Le leggi di revisione della  Costituzione  e
          le altre leggi costituzionali  sono  adottate  da  ciascuna
          Camera con due successive deliberazioni ad  intervallo  non
          minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta
          dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. 
            Le leggi stesse sono  sottoposte  a  referendum  popolare
          quando,  entro  tre  mesi  dalla  loro  pubblicazione,   ne
          facciano domanda un quinto  dei  membri  di  una  Camera  o
          cinquecentomila elettori o cinque  consigli  regionali.  La
          legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non  e'
          approvata dalla maggioranza dei voti validi. 
            Non si fa  luogo  a  referendum  se  la  legge  e'  stata
          approvata nella seconda votazione da ciascuna delle  Camere
          a maggioranza di due terzi dei suoi componenti". 
            - Il testo dell'art. 8 della legge 2 gennaio 1997,  n.  2
          (Norme  per   la   regolamentazione   della   contribuzione
          volontaria ai movimenti o  partiti  politici),  cosi'  come
          modificato per effetto di  quanto  disposto  dall'art.  17,
          comma 130, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e'  il
          seguente: 
            "Art. 8 (Rendiconto dei partiti e movimenti politici).  -
          1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per  statuto
          sia affidata  autonomamente  la  gestione  delle  attivita'
          patrimoniali del partito o del movimento  politico  che  ha
          usufruito dei contributi  per  le  spese  elettorali  o  ha
          partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'art.
          1 deve redigere il rendiconto 
          di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A. 
            2. Il rendiconto deve essere corredato di  una  relazione
          del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1
          sulla situazione economicopatrimoniale del  partito  o  del
          movimento  e  sull'andamento   della   gestione   nel   suo
          complesso. Detta relazione deve essere redatta  secondo  il
          modello di cui all'allegato B. 
            3. Il rendiconto deve essere, altresi', corredato di  una
          nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C. 
            4. Al  rendiconto  devono,  inoltre,  essere  allegati  i
          bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite
          di societa' fiduciarie o per interposta  persona,  nonche',
          relativamente  alle  societa'  editrici   di   giornali   o
          periodici,   ogni   altra   documentazione    eventualmente
          prescritta dal Garante per la 
          radiodiffusione e l'editoria. 
            5. Il rappresentante legale o  il  tesoriere  di  cui  al
          comma 1 deve tenere il libro  giornale  e  il  libro  degli
          inventari. 
            6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve  altresi'
          conservare ordinatamente, in  originale  o  in  copia,  per
          almeno cinque  anni,  tutta  la  documentazione  che  abbia
          natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile. 
            7. I libri contabili tenuti dai partiti e  dai  movimenti
          politici di cui al comma 1, prima di essere messi  in  uso,
          devono essere numerati pogressivamente  in  ogni  pagina  e
          bollati in  ogni  foglio  da  un  notaio.  Il  notaio  deve
          dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli
          che lo compongono. 
            8. Il libro giornale deve indicare giorno per  giorno  le
          operazioni compiute. 
            9. L'inventario deve essere redatto  al  31  dicembre  di
          ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la  valutazione
          delle attivita' e delle passivita'. L'inventario si  chiude
          con  il  rendiconto  e   deve   essere   sottoscritto   dal
          rappresentante  legale  o  dal  tesoriere  del  partito   o
          movimento politico entro tre mesi dalla  presentazione  del
          rendiconto agli organi statutariamente competenti. 
            10. Tutte le scritture devono essere  tenute  secondo  le
          norme di una ordinata contabilita', senza parti in  bianco,
          interlinee e trasporti in margine. Non vi si  possono  fare
          abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa
          deve eseguirsi in  modo  che  le  parole  cancellate  siano
          leggibili. 
            11. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  a  decorrere  dal  1  gennaio  1997.  Il   primo
          rendiconto redatto  a  norma  del  presente  articolo  deve
          essere presentato in  riferimento  all'esercizio  1997.  Il
          legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma  1  e'
          tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno
          su due quotidiani, di cui uno a  diffusione  nazionale,  il
          rendiconto corredato da una sintesi della  relazione  sulla
          gestione e della nota integrativa. 
            12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione
          sulla gestione, della nota  integrativa,  sottoscritti  dal
          legale rappresentante o dal tesoriere  del  partito  o  del
          movimento politico, della relazione dei revisori dei conti,
          da essi sottoscritta, nonche' delle  copie  dei  quotidiani
          ove e' avvenuta la pubblicazione, e' trasmesso  dal  legale
          rappresentante o dal tesoriere del partito o del  movimento
          politico, entro il 31 luglio di 
          ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati. 
            13.  Il  rendiconto  di  esercizio,  la  relazione  sulla
          gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati,  a
          cura dell'ufficio di Presidenza della Camera dei  deputati,
          in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. 
            14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con
          il Presidente del  Senato  della  Repubblica,  comunica  al
          Ministro  del  tesoro,  sulla   base   del   controllo   di
          conformita' alla legge compiuto da un collegio di revisori,
          l'avvenuto riscontro della regolarita' della redazione  del
          rendiconto, della relazione e della  nota  integrativa.  Il
          collegio  dei  revisori  e'  composto  da  cinque  revisori
          ufficiali dei conti  nominati  d'intesa  tra  i  Presidenti
          delle due Camere, all'inizio  di  ciascuna  legislatura,  e
          individuati tra gli  iscritti  nel  registro  dei  revisori
          contabili. Il  mandato  dei  membri  del  collegio  non  e'
          rinnovabile. 
            15. A decorrere dal quarto anno successivo alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  partiti  e
          movimenti politici che partecipano alla ripartizione  delle
          risorse di cui  all'art.  1  ne  riservano  una  quota  non
          inferiore al 30 per cento alle proprie strutture decentrate
          su base territoriale  che  abbiano  per  statuto  autonomia
          finanziaria. 
            16. Alle strutture di cui al comma  15,  che  partecipano
          alla ripartizione delle  risorse  di  cui  all'art.  1,  si
          applicano  le  disposizioni  del  presente  articolo  sulla
          redazione del rendiconto.  Il  rendiconto  o  i  rendiconti
          delle   strutture   decentrate,   che   partecipano    alla
          ripartizione delle risorse,  sono  allegati  al  rendiconto
          nazionale del partito o movimento politico. 
            17. In caso di inottemperanza agli  obblighi  di  cui  al
          presente articolo o di irregolare redazione del rendiconto,
          il  Presidente   della   Camera   dei   deputati   ne   da'
          comunicazione  al  Ministro  del  tesoro  che   sino   alla
          regolarizzazione sospende dalla ripartizione del  fondo  di
          cui   all'art.   3   i   partiti   e   movimenti   politici
          inadempienti". 
            - Il testo dell'art. 10 della legge 10 dicembre 1993,  n.
          515 (Disciplina delle campagne  elettorali  per  l'elezione
          alla Camera dei deputati e  al  Senato  della  Repubblica),
          cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
            "Art. 10 (Limiti alle  spese  elettorali  dei  partiti  o
          movimenti). - 1. Le spese per  la  campagna  elettorale  di
          ciascun partito, movimento, lista o  gruppo  di  candidati,
          che partecipa all'elezione, escluse quelle di cui al  comma
          2 dell'art. 7, non possono  superare  la  somma  risultante
          dalla moltiplicazione  dell'importo  di  lire  800  per  il
          numero complessivo dei cittadini della Repubblica  iscritti
          nelle liste elettorali delle circoscrizioni per  la  Camera
          dei deputati e dei collegi per il Senato  della  Repubblica
          nei quali e'  presente  rispettivamente  con  liste  o  con
          candidati". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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