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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 10 aprile 1997, n. 97, dopo
le parole: "E' istituita" sono inserite le seguenti: ", per la durata
della XIII legislatura,". Al medesimo comma 1, la lettera g) e'
abrogata.
2. Il comma 2 dell'articolo l della legge 10 aprile 1997, n. 97, e'
sostituito dal seguente:
" 2. La commissione riferisce al Parlamento al termine dei suoi
lavori, presentando una relazione finale. La commissione riferisce
altresi' al Parlamento sull'attivita' svolta ogni volta che lo
ritenga opportuno e, comunque, entro il 3l dicembre 1999".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 giugno 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1, commi l e 2, della legge n. 97
del 1997 (Istituzione di una commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite
ad esso connesse), cosi' come modificati dalla presente
legge e' il seguente:
"Art. l (Istituzione e funzioni della commissione).
- 1. E' istituita, per la durata della XIII
legislatura, una commissione parlamentare di inchiesta
sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso
connesse con il compito di:
a) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le
eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e
privati destinatari delle stesse;
b) verificare i comportamenti della pubblica
amministrazione centrale e periferica, al fine di
accertare la congruita' degli atti e la coerenza con la
normativa vigente;
c) verificare le modalita' di gestione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i
relativi sistemi di affidamento;
d) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei
rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro
assetti societari e sul ruolo svolto dalla
criminalita' organizzata, con specifico riferimento
alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416 -bis del
codice penale;
e) individuare le connessioni tra le attivita' illecite
nel settore dei rifiuti ed altre attivita' economiche,
con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le
diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
f) proporre soluzioni legislative e amministrative
ritenute necessarie per rendere piu' coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti
locali e per rimuovere le disfunzioni accertate.
2. La commissione riferisce al Parlamento al termine
dei suoi lavori, presentando una relazione finale. La
commissione riferisce altresi' al Parlamento
sull'attivita' svolta ogni volta che lo ritenga
opportuno e, comunque, entro il 31 dicembre 1999".