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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo di cooperazione tra il Regno del Belgio, la Repubblica
federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di
Lussemburgo, il Regno del Paesi Bassi, la Repubblica italiana, il
Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, la
Repubblica d'Austria, il Regno di Danimarca, la Repubblica di
Finlandia, il Regno di Svezia, parti contraenti dell'accordo e della
convenzione di Schengen, e la Repubblica di Islanda ed il Regno di
Norvegia, relativo all'eliminazione del controlli delle persone alle
frontiere comuni, con dichiarazioni ed allegati, fatto a Lussemburgo
il 19 dicembre 1996.