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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per l'anno 1996, in conseguenza della soppressione, a
decorrere dallo stesso anno, dell'addizionale regionale all'imposta
erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre
1990, n. 398, per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma
48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non compensata dall'entrata
in libera disponibilita' di cui al medesimo articolo 3, comma 27,
della legge n. 549 del 1995, e' assunta a carico del bilancio dello
Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla
presente legge.
2. Per l'anno 1997, le minori entrate, realizzate dalle regioni a
statuto ordinario per effetto delle disposizioni richiamate nel comma
1, sono compensate, in via prioritaria, con le eccedenze
eventualmente realizzate tra l'entrata in libera disponibilita'
spettante alle medesime regioni per lo stesso anno e la perdita del
gettito derivante dalla soppressione dell'addizionale di cui al comma
1, nonche' con le somme assunte a carico del bilancio dello Stato nei
limiti dell'importo complessivo di L. 237.382.811.365. Tali eccedenze
sono versate dalle regioni interessate entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge all'entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito
capitolo della spesa del bilancio medesimo per provvedere alle
compensazioni sopra richiamate. La ripartizione delle eccedenze e
delle somme assunte a carico del bilancio dello Stato e' effettuata,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
proporzione alle minori entrate registrate in ciascuna regione nel
1997 rispetto al gettito dell'addizionale regionale all'imposta
erariale di trascrizione del 1995. Con successiva disposizione
legislativa saranno previsti trasferimenti compensativi della perdita
di entrate realizzata dalle regioni a statuto ordinario negli
esercizi finanziari 1997 e successivi, nonche' meccanismi di
finanziamento di natura continuativa diretti ad assicurare a ciascuna
regione l'invarianza del gettito.
3. Il quarto periodo del comma 48 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e' soppresso.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
complessive lire 538 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n.
398, reca: "Istituzione e disciplina dell'addizionale
all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23
dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni,
dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas
metano e per le utenze esenti, di un'imposta
sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facolta'
delle regioni a statuto ordinario di istituire
un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione".
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 27 e 48 (come
modificato dalla presente legge), della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
"27. Il tributo e' dovuto alle regioni; una quota del 10
per cento di esso spetta alle province. Il 20 per cento
del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al
netto della quota spettante alle province, affluisce in
un apposito fondo della regione destinato a favorire la
minore produzione di rifiuti, le attivita' di recupero di
materie prime e di energia, con priorita' per i
soggetti che realizzano sistemi di smaltimento
alternativi alle discariche, nonche' a realizzare la
bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree
industriali dismesse, il recupero delle aree degradate
per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali
per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree
naturali protette. L'impiego delle risorse e' disposto
dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra
indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di
quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta
che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale
riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al
predetto tributo".
"48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale
regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e'
sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta
erariale di trascrizione, con applicazione delle
disposizioni contenute nel capo I del citato decreto
legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del
decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I
poteri e le competenze spettanti in materia alle
regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale
si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la
perdita di entrata per le regioni non sia compensata
dall'entrata in libera disponibilita' di cui al comma
27, si provvedera' con contestuale aumento delle quote
del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente
articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle
stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza
di entrata. Il gettito derivante dalla applicazione della
addizionale provinciale sulle formalita' di
iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando
l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di
presentazione delle formalita' stesse, e' versato a
cura del concessionario alla provincia di residenza
dell'acquirente, anche con riserva di proprieta',
del locatario con facolta' di compera o
dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di
residenza del proprietario scaturente dalle formalita', in
tutti gli altri casi".
Data a Roma, addi' 7 gennaio 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto