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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per
la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate
negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di
pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Avvertenza:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3,
del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 luglio
1999, si procedera' alla ripubblicazione del testo della
presente legge, corredato dalle pubblicazioni notiziali
previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.