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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui alla
legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalita' ivi indicate, e
acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere
emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi contenenti
disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, nonche', entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata
legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 17 della legge
:23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le: seguenti: ", acquisito il
parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della
legge 3 aprile 1997, n. 94".
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti
locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
adeguano il sistema di contabilita' ed i relativi bilanci ai principi
contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al
regolamento di amministrazione e contabilita' approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e
successive modificazioni.
4. Il Governo a delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi. per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello
dello Stato, secondo i principi e i criteri direttivi di cui alla
legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo: di
cui al presente comma e' acquisito il parere della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del
1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Avvertenza:
Il testo delle note qui' pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: "Modifiche
alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio. Delega al Governo per l'individuazione
delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato".
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 94/1997 e' il
seguente:
"Art. 9. - Entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e' istituita una commissione
composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della
proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla
base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine
dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi
degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, reca:
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generalo dello
Stato".
- Il testo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge n.
94/1997 e' il seguente:
"4. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del regolamento
governativo di cui al comma 1, un testo unico che
raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni
legislative e regolamentari che disciplinano la
formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro
la medesima data il Governo e' altresi' delegato ad emanare
un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di tesoreria".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 5
dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7
della legge 3 aprile 1997, n. 94), a seguito
dell'integrazione apportata dalla presente legge, e' il
seguente:
"2. L'organizzazione, la dotazione organica,
l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale e degli altri uffici dirigenziali, delle
relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione
dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con
decreti del Ministro, ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, acquisito il parere della
commissione parlamentare di cui all'art. 9 della legge 3
aprile 1997, n. 94. Si applica l'art. 19 della legge 15
marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici e'
effettuata in modo da assicurare l'invarianza della
spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale
soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un
ruolo unico del personale, articolato in aree
dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i
regolamenti assicurano forma ordinarie di mobilita' fra
i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti
di professionalita' richiesti per l'esercizio delle
relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali
in materia".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane, e loro
consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianto e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
- Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca: "Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca:
"Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e
del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: "Approvazione
del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate
e delle spese e per l'amministrazione e la contabilita'
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70".