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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Ratifica ed esecuzione
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'atto finale della Conferenza diplomatica per l'adozione del
progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei
beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, fatto a
Roma il 24 giugno 1995.
2. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui al
comma 1, di seguito denominata "Convenzione", a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 12 della Convenzione stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.