Legge Ordinaria n. 231 del 12/07/1999 G.U. n. 167 del 19 Luglio 1999
Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
               (Modifiche all'articolo 275 del codice
                        di procedura penale).

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  4,  sono  soppresse  le  parole da "o che si trovi in
condizioni di salute" fino alla fine del comma;
 b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
 "4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare
in  carcere quando l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o
da  grave  deficienza  immunitaria  accertate  ai sensi dell'articolo
286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto   della   quale   le   sue  condizioni  di  salute  risultano
incompatibili  con  lo  stato  di  detenzione  e comunque tali da non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
 4-ter.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze
cautelari  di  eccezionale  rilevanza  e la custodia cautelare presso
idonee  strutture  sanitarie  penitenziarie  non  e'  possibile senza
pregiudizio  per  la  salute  dell'imputato  o  di quella degli altri
detenuti,  il  giudice  dispone  la  misura degli arresti domiciliari
presso  un  luogo  di  cura  o  di  assistenza  o  di accoglienza. Se
l'imputato   e'  persona  affetta  da  AIDS  conclamata  o  da  grave
deficienza   immunitaria,  gli  arresti  domiciliari  possono  essere
disposti presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere
ed  universitarie  o altre unita' operative prevalentemente impegnate
secondo  i  piani  regionali  nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero
presso  una  residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.
 4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia cautelare in
carcere  qualora  il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto
ad  altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo
380,  relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure
disposte  ai  sensi  dei  commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice
dispone  che  l'imputato  venga  condotto  in  un  istituto dotato di
reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie.
 4-quinquies.  La  custodia  cautelare  in  carcere non puo' comunque
essere  disposta  o mantenuta quando la malattia si trova in una fase
cosi'  avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del
servizio   sanitario   penitenziario   o   esterno,   ai  trattamenti
disponibili e alle terapie curative".
 
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -    Il testo   dell'art. 275   del  codice di  procedura
          penale,   come modificato, da  ultimo,  dall'art.  4  della
          legge  8 agosto 1995, n. 332, ed  ulteriormente  modificato
          dalla  legge  qui  pubblicata,  e'  il seguente:
            "Art. 275  (Criteri di scelta delle   misure). -  1.  Nel
          disporre le misure, il giudice tiene conto  della specifica
          idoneita'  di  ciascuna  in   relazione alla   natura e  al
          grado delle   esigenze cautelari   da soddisfare  nel  caso
          concreto.
            2.  Ogni    misura deve essere  proporzionata all'entita'
          del   fatto e alla sanzione che  si  ritiene  possa  essere
          irrogata.
            2-bis. Non puo' essere disposta  la misura della custodia
          cautelare se il  giudice ritiene che con  la sentenza possa
          essere  concessa la sospensione condizionale della pena.
            3.  La  custodia    cautelare  in  carcere  puo'   essere
          disposta  soltanto  quando  ogni  altra  misura     risulti
          inadeguata.  Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza
          in ordine ai delitti di   cui all'art. 416-bis  del  codice
          penale  o ai  delitti commessi avvalendosi delle condizioni
          previste  dal  predetto art.  416-bis  ovvero  al fine   di
          agevolare  l'attivita'  delle associazioni  previste  dallo
          stesso articolo   e' applicata  la  custodia  cautelare  in
          carcere,  salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai quali
          risulti che non sussistono esigenze cautelari.
            4. Non puo' essere  disposta  la  custodia  cautelare  in
          carcere,  salvo  che  sussistano    esigenze cautelari   di
          eccezionale  rilevanza, quando imputati siano donna incinta
          o madre di prole di eta'  inferiore  a  tre  anni  con  lei
          convivente,  ovvero  padre, qualora la madre sia deceduta o
          assolutamente  impossibilitata  a    dare  assistenza  alla
          prole,  ovvero  persona  che ha superato l'eta' di settanta
          anni.
            4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia
          cautelare in carcere quando l'imputato e'  persona  affetta
          da  AIDS  conclamata  o  da  grave  deficienza  immunitaria
          accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma  2,  ovvero  da
          altra    malattia  particolarmente grave, per effetto della
          quale le sue condizioni di  salute  rsultano  incompatibili
          con  lo  stato  di  detenzione    e  comunque  tali  da non
          consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.
            4-ter.   Nell'ipotesi  di    cui  al  comma  4-bis,    se
          sussistono esigenze cautelari  di eccezionale  rilevanza  e
          la  custodia  cautelare presso idonee  strutture  sanitarie
          penitenziarie non  e'  possibile  senza pregiudizio  per la
          salute  dell'imputato o  di  quella degli  altri  detenuti,
          il  giudice  dispone  la misura  degli arresti  domiciliari
          presso   un   luogo di   cura   o   di   assistenza   o  di
          accoglienza.    Se l'imputato   e'   persona   affetta   da
          AIDS  conclamata  o   da   grave deficienza    immunitaria,
          gli   arresti  domiciliari  possono  essere disposti presso
          le  unita'  operative  di malattie infettive ospedaliere ed
          universitarie  o altre unita'  operative    prevalentemente
          impegnate  secondo  i   piani regionali  nell'assistenza ai
          casi di  AIDS, ovvero presso una   residenza  collettiva  o
          casa  alloggio  di cui   all'art. 1, comma 2, della legge 5
          giugno 1990, n. 135.
            4-quater. Il  giudice puo' comunque disporre  la custodia
          cautelare in  carcere   qualora   il   soggetto     risulti
          imputato    o    sia    stato  sottoposto ad   altra misura
          cautelare per  uno dei   delitti previsti dall'art.    380,
          relativamente  a fatti  commessi dopo  l'applicazione delle
          misure  disposte  ai sensi dei commi 4-bis e  4-ter. In tal
          caso il  giudice dispone  che  l'imputato venga    condotto
          in  un  istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e
          l'assistenza necessarie.
            4- quinquies.   La custodia cautelare    in  carcere  non
          puo'  comunque  essere  disposta  o    mantenuta  quando la
          malattia si trova   in  una  fase  cosi'  avanzata  da  non
          rispondere    piu',  secondo le certificazioni del servizio
          sanitario   penitenziario   o  esterno,   ai    trattamenti
          disponibili e alle terapie curative".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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