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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione
delle arti contemporanee e di nuovi musei)
1. E' istituito in Roma il Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato
"Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed
esporre le testimonianze materiali della cultura visiva
internazionale, favorire la ricerca, nonche' svolgere manifestazioni
e attivita' connesse. Il Centro e' sede del Museo delle arti
contemporanee. Nell'ambito del Centro e' istituito il Museo
dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare,
valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni
altro elemento significativo della cultura architettonica del
Novecento e contemporanea.
2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini
della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.
3. E' istituito, nell'ambito della Discoteca di Stato, il Museo
dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e
assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi,
multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie
avanzate.
4. E' istituito il Museo della fotografia con il compito di
raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale
fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di
ricerca nel campo delle attivita' di conservazione dei materiali e in
quello delle tecnologie.
5. Il Centro, la Discoteca di Stato e il Museo della fotografia hanno
autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.
L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni
che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti
e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ad eccezione delle
spese relative al personale.
6. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono
stabiliti l'ordinamento interno e le modalita' di funzionamento degli
istituti di cui al comma 5.
7. Agli istituti di cui al comma 5 sono assegnate le dotazioni di
personale stabilite dal Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.
8. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali affida la
progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di
adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e
dei musei con le modalita' di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
9. Per le attivita' di progettazione connesse alla realizzazione
delle opere del Centro e dei musei, nonche' per gli interventi di
adeguamento delle sedi degli stessi, e' autorizzata la spesa di lire
10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.
10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro e'
autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi
nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000 da parte del Ministero dei
lavori pubblici.
11. Per il funzionamento del Centro e dei musei e' autorizzata la
spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.
12. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli
anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con
premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente
legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificato o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", cosi' dispone:
"4-bis. - L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del
Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con
i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- L'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, recante: "Attuazione della direttiva n. 92/50/CEE
in materia di appalti pubblici di servizi", cosi
dispone:
"Art. 26 (Concorsi di progettazione). - 1. Le
disposizioni che seguono disciplinano i concorsi di
progettazione, anche se rientranti nei settori di cui
alla direttiva n. 93/38/CEE e relative norme nazionali
di recepimento.
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese
a fornire all'amministrazione o al soggetto
aggiudicatore, soprattutto nel settore della
pianificazione territoriale, dell'urbanistica,
dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonche'
in quello dell'elaborazione dati, un piano o un
progetto, selezionati da una commissione giudicatrice
in base ad una gara, con o senza assegnazione di
premi.
3. Le presenti disposizioni si applicano ai
concorsi di progettazione organizzati nel contesto
di una procedura di aggiudicazione di appalti di
servizi il cui valore stimato al netto dell'I.V.A. sia
pari o superiore:
a) a 200.000 ecu per gli appalti di servizi di cui
all'art. 1 del presente decreto;
b) a 400.000 ecu per gli appalti di servizi di cui
all'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE;
c) a 600.000 ecu per gli appalti di servizi di cui
all'art. 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
di attuazione della direttiva n. 93/38/CEE.
4. Le presenti disposizioni si applicano, inoltre, a
tutti i concorsi di progettazione nei quali l'importo
complessivo dei premi di partecipazione ai concorsi e
dei versamenti a favore dei partecipanti non sia
inferiore a 200.000 ecu. Nel caso di concorsi indetti
dai soggetti aggiudicatori di cui all'art. 9, comma
1, lettera a) o lettera b), del decreto legislativo di
attuazione della direttiva n. 93/38/CEE, tale valore e'
portato, rispettivamente, a 400.000 ecu e a 600.000 ecu.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire
un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
6. Le regole per organizzare i concorsi sono
stabilite in conformita' del presente decreto e messe
a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2,
l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione
non puo' essere limitata al territorio nazionale o a parte
di esso.
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero
limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti
aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non
discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da
invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
9. La commissione giudicatrice e' composta unicamente
da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al
concorso.
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una
particolare qualificazione professionale, almeno un
terzo dei membri della commissione giudicatrice deve
possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle sue
decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a
progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai
criteri specificati nel bando di concorso di cui
all'allegato 6 A.
12. L'amministrazione che abbia espletato un
concorso di progettazione invia all'ufficio delle
pubblicazioni delle Comunita' europee un avviso in merito
ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6 B;
per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo,
l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni
dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai
commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine e' pari a
giorni sessanta.
13. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo di attuazione della
direttiva n. 93/38/CEE si applicano anche con riguardo ai
concorsi di progettazione.
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per
quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle
disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie
per l'espletamento dei concorsi di progettazione,
tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e
alla specificita' della progettazione, del regolamento
previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modifiche ed integrazioni".