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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e
all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo
1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8
marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente
agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla
commissione competente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 10 e 11, comma 1, lettere b),
c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
supplemento ordinario - n. 63 del 17 marzo 1997, gia'
modificati dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191,
sono i seguenti:
"Art. 10. - 1. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui all'art. 1 possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e
principi direttivi e con le stesse procedure, entro un
anno dalla data della loro entrata in vigore, anche nel
caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni
formulate dalla commissione di cui all'art. 5 oltre
il termine stabilito dall'art. 6, comma 1".
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) (Omissis).
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per
azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione
e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso".
- Il testo dell'art. 9, comma 6, della legge 8 marzo
1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998), e' il seguente:
"6. I termini di cui all'art. 10, al comma 1 dell'art.
11, ed al comma 11 dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 31
luglio 1999. I commi 2 e 3 dell'art. 50 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati.
All'art. 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
parole: ''ai capitoli 2557, 2560 e 2543 dello'' sono
sostituite dalla seguente: ''allo''".