Legge Ordinaria n. 25 del 05/02/1999 G.U. n. 35 del 12 Febbraio 1999 (suppl.ord.)
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
   (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il  termine  di  un  anno
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decreti
legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  o   del   Ministro   competente   per   il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  e  dei  Ministri   con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica e con  gli  altri  Ministri
interessati  in  relazione  all'oggetto  della  direttiva,   se   non
proponenti. 
3. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,  a  seguito  di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono  trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di
essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di  trasmissione,
il parere delle Commissioni  competenti  per  materia;  decorso  tale
termine i decreti sono emanati anche in  mancanza  di  detto  parere.
Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma
1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 
4. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati,
il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2  e  3,
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. 
 
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
            Per  le  direttive  CEE  vengono  forniti  gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee  (GUCE),  nella  nota  finale  unica  relativa agli
          allegati A, B, C e D.
          Nota all'art. 1:
            - La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita'
          di Governo e l'ordinamento della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. L'art.  14 recita:
            "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica con la denominazione di ''decreto  legislativo''
          e   con   l'indicazione,  nel  preambolo,  della  legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitare mediante  piu'  atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli oggetti predetti.   In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora il termine   per l'esercizio
          della delega ecceda i due anni,  il  Governo  e'  tenuto  a
          richiedere  il parere delle Camere sugli schemi dei decreti
          delegati.  Il  parere   e'   espresso   dalle   Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione.  Il Governo, nei trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere,  ritrasmette con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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