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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni
urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il
ricorso all'apprendistato, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 aprile 2000";
b) all'articolo 45, comma 24, le parole: "di novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "di sei mesi" e, in fine, e' aggiunto il
seguente periodo: "All'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio
1999, n. 25, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"nove mesi";
c) all'articolo 61, comma 1, alinea, dopo le parole: "presente
Capo" sono inserite le seguenti: "nonche' per l'espletamento di
funzioni di collaborazione e di studio" e le parole da: "per il
periodo" fino a: "attuativi:" sono sostituite dalle seguenti: "fino
al 31 dicembre 2001:"; al medesimo comma 1, alla lettera b), le
parole: "di durata non superiore a dodici mesi," sono soppresse.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 45 della legge n. 144/1999, come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed
organico di strumenti intesi afavorire l'inserimento
al lavoro ovvero la ricollocazione di soggetti rimasti
privi di occupazione, il Governo e' delegato ad
emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30
aprile 2000 uno o piu' decreti legislativi contenenti
norme intese a ridefinire, nel rispetto degli
indirizzi dell'Unione europea e delle competenze
previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
il sistema degli incentivi all'occupazione ivi
compresi quelli relativi all'autoimprenditorialita' e
all'autoimpiego, con particolare riguardo all'esigenza
di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno,
e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del
ruolo della formazione professionale, secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in
funzione degli specifici obiettivi occupazionali da
perseguire, con particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di
lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale da consistente
lasso di tempo, lavoratori di difficile inserimento o,
reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento dei
requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva
situazione di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del paese, determinato sulla
base di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile
nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei
posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le
stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, nonche' per le imprese che applicano nuove
tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza
energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e
dei rifiuti a valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformita' con le
direttive dell'Unione europea e anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24
giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui
alla lettera a);
c) previsione di misure per favorire forme di
apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante
nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non
costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello
strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il
sistema formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti
con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra
i tre e i ventidue mesi, in relazione al livello
di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita'
lavorativa e al territorio di appartenenza, e la
eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le
400.000 e le 800.000 lire mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b) ,
c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,
al fine di superare il differenziale occupazionale
tra uomini e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione
degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e
strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero
nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo
attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per
rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli
istituti di integrazione salariale a tutte le
categorie escluse, da collegare anche ad iniziative di
formazione professionale, superando la fase sperimentale
prevista dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica
degli stessi istituti di integrazione salariale, con
previsione della costituzione di fondi categoriali o
intercategoriali con apporti finanziari di carattere
plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate
in seno alla contrattazione collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti
iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in
relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il
terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo
nel corso dell'anno, assicurando il rispetto delle
normative relative alla sicurezza e all'igiene nei
luoghi di lavoro, la copertura da rischi da
responsabilita' civile, infortunio o morte e il versamento
di un contributo di solidarieta' a favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da
rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le
categorie di lavoratori scarsamente protette o prive
di copertura, fissando criteri rigorosi per
l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la
obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di
partecipare a corsi di orientamento e di formazione,
anche condizionando l'erogazione del trattamento
all'effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al
fine di contribuire alla crescita dell'occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale
tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e
privilegiando in ogni caso criteri di automaticita',
e degli ammortizzatori sociali, anche tramite
l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, intese al superamento della frammentazione
delle procedure e a garantire maggiore speditezza
all'azione amministrativa;
n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno a piu'
testi unici delle normative e delle disposizioni in
materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori
sociali, al fine di consentire la piu' agevole
conoscibilita' delle stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli
interventi di cui al presente articolo da parte
delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei
criteri che saranno determinati dai provvedimenti
attuativi dell'art. 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle
imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori
sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di
istituti di integrazione salariale e di altri
ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere da 1 gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per
cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e di impiegati, come previsto dal secondo
comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,
n. 427, come sostituito dal comma 5, dell'art. 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,
commisurata all'indennita' effettivamente percepita
durante l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi
non coperti da alcuna contribuzione.
- Il comma 24 dell'art. 45 della citata legge n.
144/1999, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"24. Il termine per l'esercizio della delega
ad emanare disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e' prorogato di sei mesi . All'art. 17, comma 2, della
legge 5 febbraio 1999, n. 25, le parole: ''sei mesi''
sono sostituite dalle seguenti: ''nove mesi''".
- Il comma 1 dell'art. 6 della citata legge n.
144/1999, come modificato dalla presente legge, risulta
essere il seguente:
"1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati
di cui al presente Capo, nonche' per l'espletamento
di funzioni di collaborazione e di studio, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni
altra disposizione, e' autorizzato ad utilizzare fino al
31 dicembre 2001:
a) esperti, anche estranei alle amministrazioni
pubbliche, fino ad un massimo di sei unita';
b) collaboratori assunti a tempo determinato con
contratto di lavoro rinnovabile una sola volta, fino
ad un massimo di cinque unita'; a tale personale si
applicano le vigenti disposizioni in materia;
c) un contingente non superiore a otto unita' di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli
enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale".
Avvertenza:
Il decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
153 del 2 luglio 1999.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 26.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto