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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina
veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura,
nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come
di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni,
concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico,
tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e
alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard
formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui,
rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai
sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali,
disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17
novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su
proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del
sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla
durata legale del corso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'articolo 1:
Il comma 95, dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) reca:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli
articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il
Consiglio universitario nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) la durata, il numero minimo di annualita' e i contenuti
minimi qualificanti per ciascun corso di cui al presente
comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire
la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo Il del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:" Il testo dei comma 3,
dell'articolo 6 dei decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
reca:
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le
regioni e le universita' attivano appositi protocolli di
intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1999, n. 341. La titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata di norma a personale del ruolo
sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le
aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le
istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. 1 diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame
finale che consiste in una prova scritta ed in una prova
pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle
commissioni di esame e' assicurata la presenza di
rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti. I
corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai sensi del presente articolo e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n .
341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1
gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal precedente ordinamento.
e' in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai Corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il
primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti
che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado."
Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2 e
dell'articolo 4, comma 2 della legge 19 novembre 1990, n.
341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari):
"Art. 3. 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in
due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della
scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea
costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
insegnamento nella scuola materna e nella scuola
elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la
formazione culturale e professionale degli insegnanti della
scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di
istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello
Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due
indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono
utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i
professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
le necessarie competenze sono disponibili."
"Art. 4. 2. Con una specifica scuola di specializzazione
articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali
facolta' di magistero, le universita' provvedono alla
formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio
didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie,
prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame
finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame
di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree
disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di
laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di
specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai
corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie."
Il decreto legislativo 8. agosto 1991, n. 257, riguarda: "
Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE Consiglio del 26
gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in
tema di formazione dei medici specialisti a norma dell'art.
6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria
1990)".
L'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore
giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le
professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi. 113 e
114, della L. 15 maggio 1997, n. 127) e' il seguente:
"Art. 16. 1. Le scuole biennali di specializzazione per le
professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990,n. 341.
2. Le scuole biennali di specializzazione per le
professioni legali, sulla base di modelli didattici
omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui
all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e nel contesto dell'attuazione della autonomia
didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta
legge, provvedono alla formazione comune dei laureati in
giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico,
integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o
all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.
L'attivita' didattica per la formazione comune dei laureati
in giurisprudenza e' svolta anche da magistrati, avvocati e
notai. Le attivita' pratiche, previo accordo o convenzione,
sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi
professionali e scuole del notariato, con lo specifico
apporto di magistrati, avvocati e notai.
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i
criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma
114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle universita',
sedi di facolta' di giurisprudenza, anche sulla base di
accordi e convenzioni interuniversitari. estesi, se del
caso, ad altre facolta' con insegnamenti giuridici.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al
comma 1 sono presenti almeno un magistrato ordinario, un
avvocato ed un notaio.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, e'
determinato con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al
dieci per cento dei numero complessivo di tutti i laureati
in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico
precedente, tenendo conto, altresi', del numero dei
magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo
nell'anno precedente aumentato del venti per cento del
numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel
medesimo periodo, dei numero di abilitati alla professione
forense nel corso del medesimo periodo e degli altri
sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di
cui al comma 1, e delle condizioni di ricettivita' delle
scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per
titoli ed esame. La composizione della commissione
esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed
i criteri oggettivi di valutazione delle prove, e' definita
nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la
presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati,
avvocati e notai.
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto
identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le
sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale e'
espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della
graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del
curriculum degli studi universitari, valutato per un
massimo di dieci punti.
7. Il rilascio del diploma di specializzazione e'
subordinato alla certificazione della regolare frequenza
dei corsi, al superamento delle verifiche intermedie al
superamento delle prove finali di esame.
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15
maggio 1997, n. 127, e' emanato sentito il Consiglio
superiore della magistratura."