Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, e'
sostituito dal seguente: "2. Lo statuto, nell'ambito dei principi
fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali
dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le
attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione
delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della
presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo
o di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresi'
l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di
collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare,
del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi".
2. All'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 2
e' inserito il seguente: "2-bis. La legislazione in materia di
ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina
dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente
i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia
normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove
leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi
suddette ".
3. All'articolo 4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n.142,
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
dell'ente".
4. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, le
parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei principi
fissati dalla legge".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 4 della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali),
come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 (Statuti comunali e provinciali). -
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei princi'pi fissati dalla
legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli
organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della
presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di
controllo o di garanzia, ove costituite. Lo statuto
stabilisce altresi' l'ordinamento degli uffici e dei
servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e
province, della partecipazione popolare, del decentramento,
dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai
procedimenti amministrativi.
2-bis. La legislazione in materia di ordinamento dei
comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio
delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i
princi'pi che costituiscono limite inderogabile per
l'autonomia normativa dei comuni e delle province.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali
princi'pi abroga le norme statutarie con essi
incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano
gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore delle leggi suddette.
3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli
con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri
assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro
trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due
volte il voto favoreve della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo
pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato
al Ministero dell'interno per essere inserito nella
raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo
pretorio dell'ente".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 5 della citata
legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 5 (Regolamenti). - 1. Nel rispetto dei princi'pi
fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l'esercizio delle funzioni".