Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per il riordino
della carriera diplomatica).
1. Al fine di potenziare l'attivita' del Ministero degli affari
esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la
funzionalita' delle strutture dell'Amministrazione centrale, della
rete diplomatica e consolare e degli Istituti italiani di cultura
all'estero, il Governo e' delegato ad emanare, entro nove mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera
diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale
diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di
impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al
servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale
tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la
funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale
per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui
contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico
fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base dei
criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il congedo
ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi
di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le
aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potra' comportare,
direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto
previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati
nonche' nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si
provvedera' ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del
riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a
quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
ogni eventuale sperequazione;
b) conferma e rafforzamento della specificita' e unitarieta' di
ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla
suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una
rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle
conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei
candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e
aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;
c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento
dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli
attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e ministro
plenipotenziario di I classe, in misura non superiore al 20 per cento
dell'organico esistente alla data del 1^ luglio 1998, in diretta
connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e
con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e
dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e
le Organizzazioni internazionali; a tale scopo e' autorizzata la
spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162
miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere
dall'anno 2001;
d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante
procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e
agli incarichi con maggiori responsabilita' ai funzionari piu'
meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi
obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse
finanziarie gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di
valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni
ricoperte, delle responsabilita' attribuite e dei risultati
conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei periodi di formazione e di
aggiornamento professionale;
e) in coerenza con quanto previsto alle lettere b), c e d),
revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e
responsabilita' presso gli uffici dell'Amministrazione centrale,
nonche' l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le
funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti,
assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della
spesa globale;
f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la
dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli
stessi vincoli e compatibilita' previsti per il personale
contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di
indicizzazione;
g) definizione di un trattamento economico onnicomprensivo, con
soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in
una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale
indennita' di posizione in godimento, nonche' in altre due componenti
correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno
definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle
posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonche' per la
costituzione di un apposito fondo di finanziamento;
h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per quanto
riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d), della disciplina
vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;
i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato su proposta
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il
Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo
e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di
carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni
dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo e'
emanato anche in assenza del parere.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comuni 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.