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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine
di Malta e' concesso l'uso della bandiera nazionale, prevista dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947,
n. 1152.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092; al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore
e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152
(Adozione di una bandiera per l'Esercito e per
l'Aeronautica nonche' per i reparti a terra della Marina
militare), e' il seguente:
"Art. 1. - Per tutti gli enti dell'Esercito e
dell'Aeronautica militare e per i reparti a terra della
Marina militare, attualmente concessionari di bandiera,
labaro o stendardo, e' adottata una bandiera avente le
caratteristiche di cui alla tavola annessa al presente
decreto, firmata dal Ministro proponente".