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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' riconosciuto a titolo onorifico il grado di sottotenente ai
cittadini italiani che siano in possesso delle qualifiche di
excombattente o di exinternato militare in campo di concentramento e
che alla data dell'8 settembre 1943:
a) frequentavano i corsi allievi ufficiali presso le regie
accademie militari ovvero i corsi allievi ufficiali di complemento;
b) avevano prestato servizio per un periodo non inferiore a tre
mesi in qualita' di allievi comandanti di squadra, sergenti e
caporali maggiori, nei battaglioni di istruzione altrimenti detti
corsi preparatori ai corsi allievi ufficiali di complemento;
c) frequentavano il corso di ufficiale di complemento dell'esercito
con i battaglioni di istruzione mobilitati;
d) erano studenti universitari collocati in licenza nel 1943 e
richiamati per frequentare i corsi allievi sergenti qualora, durante
i corsi, abbiano svolto compiti anche connessi con operazioni di
guerra;
e) frequentavano il XVI corso 1942-1943 di integrazione della regia
accademia dell'Aeronautica.