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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disciplina tributaria delle erogazioni liberali a favore della
Societa' di cultura La Biennale di Venezia).
1. Si applicano per le erogazioni liberali in denaro a favore della
Societa' di cultura La Biennale di Venezia le disposizioni previste
dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera
c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Per le somme versate al patrimonio della Societa' di cultura e
per le somme versate come contributo alla gestione della medesima,
fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della
detrazione dall'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto
dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, e' elevato al 30 per cento. La
destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da
parte del percettore.
3. I proventi percepiti dalla Societa' di cultura nell'esercizio di
attivita' commerciali, anche occasionali, svolte in conformita' agli
scopi istituzionali, ovvero di attivita' accessorie, sono esclusi
dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformita' agli
scopi istituzionali le attivita' il cui contenuto oggettivo realizza
direttamente uno o piu' degli scopi stessi. Si considerano accessorie
le attivita' poste in essere in diretta connessione con le attivita'
istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate
dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al
comma 2, la Societa' di cultura versa alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le
modalita' fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, una
somma pari alla percentuale di detraibilita' degli oneri indicata
dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, applicata alle
erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non
commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37
per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
predetto testo unico. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonche' per il contenzioso, si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica ilaliana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 13-bis, 65,
110-bis e 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni:
"Art. 13 -bis (Detrazioni per oneri). - 1. Dall'imposta
lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti
nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti
nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da
adibire ad abitazione principale entro sei mesi
dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L'acquisto della unita' immobiliare deve
essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi
alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non
si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato
uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. Per abitazione principale si intende
quella nella quale il contribuente dimora abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta
nel corso del quale e' variata la dimora abituale; non si
tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti
per motivi di lavoro. In caso di contitolarita' del
contratto di mutuo o di piu' contratti di mutuo il
limite di 7 milioni di lire e' riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello
stesso limite complessivo e alle stesse condizioni,
anche con riferimento alle somme corrisposte dagli
assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti
di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di
rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote
di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti
dalla stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250
mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi
necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla
locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei soggetti indicati nel precedente periodo, con
ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,
rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b),
c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se
prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacita'
motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi
anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche' prescritto dalla commissione medica locale di
cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal
pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto
veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con
riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa
di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire
trentacinque milioni da cui va detratto l'eventuale
rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione
in quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte
di persone indicate nell'articolo 433 del codice
civile e di affidati o affiliati, per importo non
superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli
istituti statali;
f) i premi per assicurazioni sulla vita del
contribuente, i premi per le assicurazioni contro
gli infortuni e i contributi previdenziali non
obbligatori per legge, per importo complessivamente non
superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione
relativa ai premi per assicurazioni sulla vita e' ammessa
a condizione che il contratto di assicurazione abbia
durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione
e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di
durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel
corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si
e' fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito
soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e
l'imposta e' determinata applicando una aliquota non
superiore al 22 per cento; in tale caso l'impresa
assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al
contribuente, una ritenuta a titolo di acconto
commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi
con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si
tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500
mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai
quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in
sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate
ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali,
previo accertamento della loro congruita' effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del
Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in
caso di mutamento di destinazione dei beni senza
la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili
e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione
al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del
diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di comitati
organizzatori appositamente istituiti con decreto del
Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di
lucro, che svolgono o promuovono attivita' di
studio, di ricerca e di documentazione di rilevante
valore culturale e artistico o che organizzano e
realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1
della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
ivi comprese le erogazioni effettuate pr l'organizzazione
in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientificoculturale delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a
tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse
scientificoculturale anche ai fini
didatticopromozionali, ivi compresi gli studi, le
ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le
iniziative culturali devono essere autorizzate, previo
parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, dal
Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve
approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo.
Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i
tempi necessari affinche' le erogazioni liberali fatte
a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle
istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli
scopi indicati nella presente lettera e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono,
per causa non imputabile al donatario, essere prorogati
una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente
utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata
del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti
locali territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni
in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono
destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita'
culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per
i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31
marzo di ciascun anno, al centro informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31
dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complesivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute
che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la
realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per
la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le
erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato;
ibis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS), nonche' i contributi associativi, per importo
non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai
soci alle societa' di mutuo soccorso che operano
esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge
15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci
un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al
lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un
aiuto alle loro famiglie. La detrazione e' consentita a
condizione che il versamento di tali erogazioni e
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e secondo ulteriori modalita' idonee a consentire
all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci
controlli, che possono essere stabilite con decreto del
Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19
per cento per le erogazioni liberali in denaro in
favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19
per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5
milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' delle quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti
residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
delle Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione
principale. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e'
subordinata la detrazione di cui al presente comma.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) ed f), del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,
per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), hbis),
i) ed ibis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici
di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli soci
nella stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai
fini della imputazione del reddito".
"Art. 65, comma. Sono inoltre deducibili:
a)-c-quater): (omissis);
cquinquies) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito
d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per
la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed
il potenziamento delle strutture esistenti, nonche'
per la produzione nei vari settori dello spettacolo.
Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del
ricevimento affluiscono, nella loro totalita', all'entrata
dello Stato".
"Art. 110-bis (Detrazione di imposta per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del
suo ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed ibis) del comma
1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione
che i predetti oneri non siano deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli
oneri per i quali si e' fruito della detrazione l'imposta
dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento
dell'onere rimborsato".
"Art. 87 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti
nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
residenti nel territorio dello Stato, che hanno per
oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
commerciali;".