Legge Ordinaria n. 280 del 03/08/1999 G.U. n. 189 del 13 Agosto 1999
Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, e'
sostituito dal seguente:
"2. I controlli delle attitudini produttive  sono  svolti,  per  ogni
specie,  razza  o  altro  tipo  genetico,  dall'Associazione italiana
allevatori (AIA) in conformita'  ad  appositi  disciplinari  mediante
l'Ufficio  centrale  dei  controlli  ed  i propri uffici provinciali.
Tale Associazione tiene anche i  registri  anagrafici  relativi  alle
razze  delle specie bovina ed equina, di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), svolgendo le relative valutazioni genetiche, ed  i  libri
genealogici di specie e razze per le quali non esiste un'associazione
nazionale  in  possesso  dei  requisiti di cui al comma 1. I registri
anagrafici relativi alle razze delle specie ovina, caprina  e  suina,
di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono invece tenuti dalle
stesse associazioni  nazionali  allevatori  che  gestiscono  i  libri
genealogici   delle  specie  medesime.  I  disciplinari,  i  registri
anagrafici ed i libri genealogici  sono  sottoposti  alla  preventiva
approvazione del Ministro per le politiche agricole".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
           Note al titolo:
            -    La    legge    15   gennaio   1991, n.   30,   reca:
          "Disciplina  della riproduzione animale".
            - La direttiva  94/28/CE del Consiglio, del  23    giugno
          1994,  fissa:    "Principi   relativi     alle   condizioni
          zootecniche   e  genealogiche applicabili  all'importazione
          di  animali,    sperma,  ovuli   ed embrioni provenienti da
          Paesi terzi e   che modifica  la  direttiva    77/  504/CEE
          relativa  agli  animali della  specie  bovina  riproduttori
          di  razza pura".
           Nota all'art. 1:
            -  Si    trascrive il   testo del  comma 2,  dell'art. 3,
          della citata legge 15 gennaio 1991, n. 30:
            "2.  I  controlli    delle  attitudini  produttive   sono
          svolti,  per  ogni specie,  razza  o  altro tipo  genetico,
          dall'Associazione    italiana  allevatori     (AIA)      in
          conformita'  ad  appositi  disciplinari.  Tale associazione
          tiene    anche i   registri anagrafici relativi  alle razze
          appartenenti   alle   specie   di   cui   alla  lettera  b)
          dell'art.  2, svolgendo le  relative valutazioni genetiche,
          ed  i libri genealogici di specie e  razze per le quali non
          esiste  un'associazione  nazionale  in     possesso     dei
          requisiti    di     cui   al   comma   1.   Gli   anzidetti
          disciplinari,   i   registri    anagrafici    e  i    libri
          genealogici    sono sottoposti alla preventiva approvazione
          del Ministro dell'agricoltura e delle foreste".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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