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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Provvidenze
per l'Amministrazione civile dell'interno
1. Per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 36, primo comma,
I), della legge 1 aprile 1981, n. 121, al fine di assicurare
l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi
dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di
programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si
provvede all'assunzione di un contingente di personale
dell'Amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila
unita', nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale
come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da
ultimo incrementate ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si da' corso nel triennio
1999-2001 con le seguenti modalita', ferme restando le riserve
previste dalle disposizioni di legge in vigore:
a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-bis del
decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti
nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della
Polizia di Stato con almeno 50 anni di eta' che, entro il mese di
febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette
qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di
corrispondente professionalita' e' disposto, su parere favorevole del
consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato
una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale
personale e' attribuito, con assegno ad personam riassorbibile, il
trattamento economico in godimento, se piu' favorevole;
b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche
funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilita' secondo
la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo
36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non
coperti con le modalita' di cui alle lettere a) e b), mediante
utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di
entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento
alla stessa data, nonche', ove occorra, anche mediante l'espletamento
di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della
presente lettera, la validita' di tutte le graduatorie che scadono
nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1999 e la data di entrata in
vigore della presente legge e' prorogata sino a quest'ultima data.
2. Al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza
pubblica di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di
programmazione e di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed
in particolare di quanto disposto da ultimo con l'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1999, in tema di
programmazione trimestrale delle assunzioni nelle amministrazioni
pubbliche, la graduatoria di merito degli idonei del primo concorso
straordinario per l'accesso alle qualifiche iniziali del ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, bandito ai sensi dell'articolo 7
della legge 28 marzo 1997, n. 85, rimane efficace per la copertura di
posti gia' disponibili alla data del 31 agosto 1996 e non messi a
concorso, sino al raggiungimento del prescritto limite massimo del
cinquanta per cento delle vacanze complessive, nonche' per la
copertura del cinquanta per cento dei posti resisi disponibili dopo
il 31 agosto 1996 e sino alla data del bando del concorso stesso.
Resta fermo ed impregiudicato quanto stabilito dall'articolo 7, comma
1, della citata legge n. 85 del 1997, per il bando di nuovi concorsi
straordinari, previsti dalla norma stessa per le vacanze verificatesi
successivamente alla data del 31 agosto 1996.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 36, primo comma, I)
della legge 1 aprile 1981, n. 12 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 36 ( Ordinamento del personale). - Il
Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per
provvedere alla determinazione dell'ordinamento del
personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, da armonizzarsi, con gli opportuni
adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 2, 3 e
4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
I) istituzione di ruoli per il personale che esplica
funzioni di polizia, di ruoli per il personale
che svolge attivita' tecnicoscientifica o tecnica anche
di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia,
nonche' di ruoli per il personale che esplica mansioni di
carattere professionale attinenti ai servizi di polizia
per il cui esercizio occorre la iscrizione in albi
professionali. All'espletamento delle funzioni di
carattere istituzionale si provvede con personale
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza. All'espletamento delle funzioni
di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale,
nonche' delle mansioni esecutive non di carattere
tecnico ed operaie si provvede con personale
appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica):
"Art. 39 ( Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure
di potenziamento e di incentivazione del parttime). -
1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e
di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli
organi di vertice delle amministrazioni pubbliche
sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31
gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data del 31
dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre
1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore
riduzione complessiva del personale in servizio alla data
del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1998.
3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle
singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di
criteri di priorita' che assicurino in ogni caso le
esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei
compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di
polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione,
tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali
avviate alla data del 27 settembre 1997, nonche' di quanto
previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal
comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla
indisponibilita' di personale da trasferire secondo
procedure di mobilita' attuate anche in deroga
alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri
generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di
controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede
con i criteri e le modalita' di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi'
all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al
servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di
300 unita' di personale destinate all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il
predetto Istituto provvede a destinare un numero non
inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i
processi formativi, per disciplinare il passaggio, in
ambito regionale, del personale delle amministrazioni
dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in
materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle direzioni regionali e
provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso
nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale e' determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico
riscontrabili negli uffici aventi sede nella
circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione
per quelli ricompresi nel territorio della provincia
autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le
stesse modalita', avendo a riferimento il profilo
professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla
mirati all'accertamento del grado di cultura generale e
specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che
hanno superato positivamente la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato
ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette
sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in
ambito periferico, il personale destinato al
Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche'
altri funzionari gia' addetti agli specifici settori,
scelti sulla base della loro esperienza professionale e
formativa, secondo criteri e modalita' di carattere
oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' sostituito dal seguente:
'' 47: Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del
Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente
al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino
al 31 dicembre 1998''.
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti
ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
Note all'art. 1:
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto
disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti
delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti
previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale.
Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da
espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a
risposta multipla mirati all'accertamento del grado di
cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad
acquisire le professionalita' specialistiche nei settori
tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato con esito
positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un
colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di
preferenza la partecipazione per almeno un anno, in
corrispondente professionalita', ai piani o progetti di
cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi
gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate
a decorrere dal 1 gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di revisione degli ordinamenti
professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non
inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque
effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore
percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento
deve avvenire con contratto di formazione e lavoro,
disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli
enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi
di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi
di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i
propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle
spese per il personale, Agli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unita' si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al
contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente
integrativo di personale in posizione di comando o di
fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita',
appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici.
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui
al presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli
enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio
prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' valutabile ai fini della progressione della carriera e
dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608 le parole: ''31 dicembre 1997''
sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 1998''. Al
comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificao dall'art. 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: ''31
dicembre 1997'' sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 1998''. L'eventuale trasformazione dei
contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995
avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di
cui all'art. 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle
Forze di polizia, e' incrementato di 3.000 unita', da
assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in
proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo
parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i
piccoli comuni e le comunita' montane, la
contrattazione collettiva puo' prevedere che i
trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad
altri istituti contrattuali non collegati alla durata
della prestazione lavorativa siano applicati in favore
del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime
orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in
cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere
sia in palese contrasto con quella svolta presso
l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con
essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra
l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono
riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita'
indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita'
dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto
di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei
poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste
dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, non e' opponibile il segreto d'ufficio".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 340 reca: "Ordinamento del personale e
organizzazione degli uffici dell'Amministrazione civile
del Ministero dell'interno".
- Si riporta il testo dell'art 4 del decreto-legge 18
gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e
delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega
al Governo per disciplinare le dotazioni organiche
degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri):
"Art. 4 ( Aumento dell'organico del personale addetto
a compiti amministrativocontabili di supporto
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e ai
servizi connessi alla lotta alla criminalita'). - 1.
In attuazione di quanto stabilito dall'art. 36, comma
primo, n. 6), punto V), della legge 1 aprile 1981, n.
121, e fermo restando quanto previsto dall'art. 14-bis
del decretolegge 4 ottobre 1990, n. 276 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359;
per le specifiche esigenze degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
nonche' dei servizi comunque connessi alla lotta alla
criminalita', le dotazioni organiche dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno sono aumentate,
nel biennio 1993-1994, per ciascun profilo e qualifica,
nella misura e secondo la progressione annuale fissata
nella allegata tabella N.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2 dell'art.
14-bis del citato decreto-legge n. 276 del 1990,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1990,
con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e a partire dagli incrementi di organico in esso
previsti, l'aliquota del 15 per cento indicata nel comma
3 del medesimo articolo e' fissata al 25 per cento.
3. Alla copertura dei posti portati in aumento in
applicazione del comma 1, si provvede, fino al limite del
50 per cento dell'incremento di organico, mediante
utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati
nel triennio precedente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e in corso di espletamento alla stessa
data. Alla copertura dei rimanenti posti e di quelli
eventualmente non coperti con le modalita' e procedure
suindicate e con quelle stabilite dal comma 2, si
provvede mediante pubblico concorso anche con le
modalita' indicate dall'art. 103, comma secondo, dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
4. La spesa derivante dall'attuazione del presente
articolo e' valutata in lire 15.243 milioni per l'anno
1993 ed in lire 27.284 milioni a decorrere dall'anno
1994".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis del decretolegge
4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 1990, n. 359 (Aumento
dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure
di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di
potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria):
"Art. 14-bis. - 1. A decorrere dal 1992, per le
esigenze di supporto degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
nonche' dei servizi, comunque connessi alla lotta alla
criminalita', le dotazioni organiche dei ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno di cui alla
tabella II allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive
integrazioni e modificazioni, sono incrementate nella
misura rispettivamente indicata, per ciascun profilo
e qualifica, nella tabella C a llegata al presente decreto.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento
nelle tabelle organiche di cui al comma 1 deve
contestualmente corrispondere la restituzione ai compiti
d'istituto del personale della Polizia di Stato, che
attualmente esplica le mansioni di cui alla allegata
tabella C.
3. Alla copertura dei posti portati in aumento
nelle tabelle organiche di cui al comma 1 si provvede con
le modalita' previste dal citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 340 del 1982 e relative norme di
esecuzione, riservando il 15 per cento
dell'incremento di organico al personale dei ruoli della
Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
che sia in possesso di almento trenta anni di
anzianita' nei ruoli di appartenenza e con
l'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 45, primo
e secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340,
4. Dopo la prima applicazione della legge di
conversione del presente decreto la riserva di cui al
comma 3, nelle stesse misure e con le medesime modalita',
si applica ai fini della copertura delle vacanze ordinarie
negli stessi profili e qualifiche.
5. Alle spese previste nel presente articolo si
provvede, con il concerto del Ministro del tesoro, nei
limiti dello stanziamento contenuto nel capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoroper
l'anno 1992 utilizzando l'accantonamento ''Riforma della
dirigenza statale'', mediante corrispondente riduzione di
lire 15.330.208.000 sullo stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 36, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
"6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni
che esercitano competenze istituzionali in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di
giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di
difesa in giudizio dello Stato, si applica il
disposto di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989,
n. 53".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 gennaio 1999
(Programmazione trimestrale delle assunzioni nelle
amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 39, commi 3
e 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni):
"Art. 3. - 1. In coerenza con quanto previsto
dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 1998 e in attuazione di quanto
stabilito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, le assunzioni di
personale gia' dipendente di amministrazioni pubbliche
con diversa qualifica si intendono autorizzate purche'
previamente comunicate alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. In
allegato ai successivi decreti sono rappresentati
i dati riepilogativi delle assunzioni di personale gia'
dipendente".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 28 marzo
1997, n. 85 (Disposizioni in materia di avanzamento,
di reclutamento e di adeguamento del trattamento
economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche
equiparate delle Forze di polizia):
"Art. 7. - 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato
a bandire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un concorso straordinario per
titoli ed esami per l'accesso alle qualifiche iniziali
dei ruoli dei commissari e dei direttori tecnici della
Polizia di Stato, per non oltre il 50 per cento dei
posti disponibili alla data del 31 agosto 1996, e non
piu' di due concorsi straordinari nel quinquennio
successivo, nel limite del 50 per cento delle vacanze
verificatesi in ciascun ruolo successivamente alla data del
bando del precedente concorso straordinario.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a
partecipare il personale della Polizia di Stato in
possesso del prescritto diploma di laurea e dei requisiti
attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei
tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della
deplorazione o altra sanzione piu' grave ed abbia
riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo
non inferiore a ''buono'', appartenente rispettivamente
ad uno dei ruoli del personale che espleta funzioni di
polizia o ad uno dei ruoli del personale che espleta
funzioni tecnicoscientifiche o tecniche.
3. L'esame consiste in due prove scritte e un
colloquio nelle materie previste per i
corrispondenti concorsi pubblici. La composizione
della commissione giudicatrice, i titoli da porre in
valutazione e le modalita' di svolgimento del concorso sono
stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno che
indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono
nominati rispettivamente vice commissari o direttori
tecnici della Polizia di Stato e sono ammessi a
frequentare i rispettivi corsi di formazione di durata non
inferiore a nove mesi, con l'applicazione dell'art. 28
della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Nei confronti degli
stessi non si applicano le disposizioni dell'art. 51 della
predetta legge n. 668 del 1986.
5. Il primo concorso straordinario di cui al comma 1, per
l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici selettori del
Centro psicotecnico della Polizia di Stato e' bandito per
tutti i posti disponibili alla data del 31 agosto 1996.
Al medesimo concorso sono inoltre ammessi coloro che, in
possesso del prescritto titolo di studio, svolgono o
abbiano svolto le attivita' di psicologo o perito
selettore nelle strutture della Polizia di Stato,
successivamente alla data di entata in vigore della legge 7
agosto 1990, n. 232".