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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Immissione in circolazione delle motoagricole
1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da ultimo prorogato dall'articolo
8 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e' ulteriormente
prorogato al 30 settembre 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si trascrive l'art. 8 del decreto-legge 4 ottobre
1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1996, n. 611 (Interventi nel settore dei
trasporti):
"Art. 8 (Disposizioni in materia di circolazione
stradale). - 1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10
dicembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'art. 61 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1:
a) alla lettera a) le parole: ''2,50 m'' sono
sostituite dalle seguenti: "2,55 m";
b) alla lettera c) le parole: ''7,50 m'' a ''due o
piu' assi,'' sono sostituite con le parole: ''12 m,
con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli
isolati,'' ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
''gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea
possono essere dotati di strutture portasci
applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla
predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con
decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione -
Direzione generale della M.C.T.C.''.
2) al comma 2 l'ultimo periodo dalle parole: ''gli
autotreni'' a ''regolamento'' e' sostuito dal seguente:
''gli autotreni e filotreni non devono eccedere la
lunghezza massima di 18,75 m in conformita' alle
prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione'':
b) all'art. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: ''di tre anni a decorrere
dall'entrata in vigore delle presenti norme'' sono
sostituite dalle seguenti: ''del 31 dicembre 1996'';
c) all'art. 235 il comma 8 e' sostituito dal seguente:
'' 8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici
di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle
macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in
merito alle caratteristiche che alla costruzione ed
omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla
targatura, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del presente articolo. Le omologazioni gia'
rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti
attuativi previsti nel presente articolo conservano,
ai fini della immissione in circolazione delle
macchine agricole e delle macchine operatrici, la
validita' fino alla scadenza temporale; per le
omologazioni prive di scadenza temporale questa e' fissata
al compimento del quinto anno dalla data di entrata in
vigore dei predetti decreti attuativi. Fanno eccezione le
motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in
materia, che possono essere immesse in circolazione senza
necessita' dei successivi adeguamenti, con la
classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino
alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia'
concessa, e comunque non oltre il 31 marzo 1997. Per i
complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque
portati, di cui all'art. 104, comma 7, lettera e), immessi
in circolazione alla data di entrata in vigore del
presente codice, sa applicano le disposizioni
previgenti.''".