Legge Ordinaria n. 301 del 17/08/1999 G.U. n. 204 del 31 Agosto 1999
Disposizioni per l' inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
              Requisiti e modalita' per l'inquadramento 
  1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero della
difesa e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal  l  gennaio  1999,
anche in soprannumero, secondo i criteri e le modalita' indicati  nel
comma 2 e nel limite massimo di centoquarantatre unita', i lavoratori
gia'  in  servizio,  con  contratto  a   termine,   alle   dipendenze
dell'ottavo e del sedicesimo reparto Genio  campale  dell'Aeronautica
militare per l'espletamento di attivita' previste nel primo, secondo,
terzo e quarto livello del contratto collettivo nazionale  di  lavoro
dell'edilizia che, alla data del 31 dicembre 1996,  avevano  prestato
la propria attivita' lavorativa per un periodo  complessivamente  non
inferiore a  duecentotto  settimane  nel  quinquennio  precedente  la
predetta data e che successivamente, entro il 31 dicembre 1998, hanno
avuto rapporti di lavoro anche occasionali con i medesimi reparti. 
  2. L'assunzione in servizio dei dipendenti di cui  al  comma  1  e'
effettuata con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
sulla base di apposita domanda presentata da parte degli  interessati
entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data  di  entrata
in  vigore  della  presente  legge,   previa   individuazione   della
corrispondenza tra  i  compiti  e  il  connesso  livello  retributivo
risultanti dall'ultimo contratto  di  lavoro  dell'interessato  ed  i
profili  professionali,  le  aree  di  inquadramento  e   i   livelli
retributivi previsti dal vigente contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro per il comparto  Ministeri,  da  effettuare  con  decreto  del
Ministro  della   difesa,   sentite   le   organizzazioni   sindacali
rappresentative. 
 
    

          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

    
           Nota all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,  n.
          449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
          cosi' come modificato dalle leggi 23 dicembre 1998, n. 448,
          e 8 marzo 1999, n. 50, e' il seguente: 
            "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento e di incentivazione del parttime).  -  1.  Al
          fine di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e  di
          ottimizzare le risorse per il  migliore  funzionamento  dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di bilancio, gli organi di  vertice  delle  amministrazioni
          pubbliche sono tenuti  alla  programmazione  triennale  del
          fabbisogno di personale, comprensivo delle  unita'  di  cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 
            2.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento autonomo, fatto salvo quanto  previsto  per  il
          personale della scuola dall'art. 40, il numero  complessivo
          dei dipendenti in servizio e' valutato su basi  statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri di  concerto  con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e'  emanato
          entro il 31 gennaio  dello  stesso  anno,  con  l'obiettivo
          della riduzione complessiva del personale in servizio  alla
          data del 31 dicembre 1998, in misura  non  inferiore  all'1
          per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31
          dicembre  1997.  Alla  data  del  31  dicembre  1999  viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del  31
          dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una  ulteriore
          riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al 
          personale in servizio al 31 dicembre 1997. 
            3. Il Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
          per la funzione pubblica e del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della   programmazione   economica,   delibera
          trimestralmente il numero delle  assunzioni  delle  singole
          amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri  di
          priorita' che assicurino in ogni  caso  le  esigenze  della
          giustizia e il pieno adempimento dei compiti  di  sicurezza
          pubblica affidati alle Forze di polizia  e  ai  Vigili  del
          fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e  2.
          In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto
          delle  procedure  concorsuali  avviate  alla  data  del  27
          settembre 1997, nonche' di quanto previsto dai commi  23  e
          24 del presente articolo e dal comma  4  dell'art.  42.  Le
          assunzioni  sono  subordinate  alla   indisponibilita'   di
          personale da  trasferire  secondo  procedure  di  mobilita'
          attuate anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  fermi
          restando i  criteri  generali  indicati  dall'art.  35  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni. Le disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche alle assunzioni previste da norme  speciali
          o derogatorie. Fino  al  31  dicembre  2001,  in  relazione
          all'attuazione dell'art. 89 del  testo  unico  delle  leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto Adige, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il  Consiglio  dei
          Ministri nel formulare il programma di assunzioni di cui al
          presente  comma  considera  nei  criteri  di  priorita'  le
          assunzioni  di  personale  per   i   ruoli   locali   delle
          amministrazioni pubbliche nella provincia di  Bolzano,  nei
          limiti  delle  dotazioni  organiche  di   ciascun   profilo
          professionale. 
            3-bis.  A  decorrere   dall'anno   1999   la   disciplina
          autorizzatoria  di  cui  al  comma  3   si   applica   alla
          generalita' delle amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, e  riguarda  tutte  le  procedure  di
          reclutamento  e  le  nuove  assunzioni  di  personale,  ivi
          comprese quelle relative al personale gia' in servizio  con
          diversa qualifica o livello  presso  la  medesima  o  altra
          amministrazione pubblica. Il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
          anno, entro il 31 gennaio,  prevede  criteri,  modalita'  e
          termini anche differenziati delle  assunzioni  da  disporre
          rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
          conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze  delle
          amministrazioni  per  il  pieno  adempimento  dei   compiti
          istituzionali. 
            4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da  1
          a 3, si procede comunque all'assunzione di tremilaottocento
          unita' di personale, secondo le modalita' di cui  ai  commi
          da 5 a 15. 
            5. Per il  potenziamento  delle  attivita'  di  controllo
          dell'amministrazione finanziaria si provvede con i  criteri
          e  le  modalita'  di  cui  al  comma  8  all'assunzione  di
          duemilaquattrocento unita' di  personale.  6.  Al  fine  di
          potenziare la vigilanza in materia di lavoro e  previdenza,
          si provvede altresi' all'assunzione di trecento  unita'  di
          personale destinate al servizio ispettivo  delle  direzioni
          provinciali e regionali del Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  e  di  trecento  unita'  di  personale
          destinate  all'attivita'  dell'Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale;  il  predetto  Istituto   provvede   a
          destinare un numero non inferiore  di  unita'  al  servizio
          ispettivo. 
            7. Con regolamento da emanare su proposta del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri e  del  Ministro  del  lavoro  e
          della previdenza sociale, di concerto con il  Ministro  per
          la funzione pubblica e con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione  economica,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,   previo   parere   delle   competenti   commissioni
          parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge
          23 agosto 1988, n.  400,  sono  indicati  i  criteri  e  le
          modalita', nonche' i processi formativi,  per  disciplinare
          il passaggio, in  ambito  regionale,  del  personale  delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio ispettivo delle direzioni regionali e  provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
            8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti 
          criteri e modalita': 
            a) i concorsi sono  espletati  su  base  circoscrizionale
          corrispondente ai territori regionali  ovvero  provinciali,
          per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,  in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del 
          Ministero delle finanze; 
            b) il numero  dei  posti  da  mettere  a  concorso  nella
          settima qualifica  funzionale  in  ciascuna  circoscrizione
          territoriale e' determinato sulla base  della  somma  delle
          effettive vacanze di organico  riscontrabili  negli  uffici
          aventi sede  nella  circoscrizione  territoriale  medesima,
          fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio  della
          provincia autonoma di Bolzano, con riferimento  ai  profili
          professionali  di  settima,   ottava   e   nona   qualifica
          funzionale, ferma restando, per le ultime  due  qualifiche,
          la  disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il   profilo
          professionale di ingegnere direttore la determinazione  dei
          posti da mettere a concorso viene effettuata con le  stesse
          modalita', avendo a riferimento  il  profilo  professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale; 
            c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
          su  una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,  economico  e  finanziario,  per   svolgere   le
          funzioni  del  corrispondente  profilo   professionale.   I
          candidati  che  hanno  superato  positivamente   la   prova
          attitudinale  sono  ammessi  a   sostenere   un   colloquio
          interdisciplinare; 
            d) la prova attitudinale  deve  svolgersi  esclusivamente
          nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; 
            e)  ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad  una   sola
          procedura concorsuale. 
            9. Per  le  graduatorie  dei  concorsi  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 11, commi settimo  e  ottavo,  della
          legge 4 agosto 1975, n.  397,  in  materia  di  graduatoria
          unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo  comma,  della
          stessa  legge,  con  esclusione,   di   qualsiasi   effetto
          economico, nonche' quelle di cui al comma 2, dell'art.  43,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, 
          e successive modificazioni ed integrazioni. 
            10. Per assicurare forme piu'  efficaci  di  contrasto  e
          prevenzione  del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,   il
          Dipartimento delle  entrate  del  Ministero  delle  finanze
          individua all'interno del contingente di cui  all'art.  55,
          comma 2, lettera  b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree  funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento  e
          del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti,  previa
          specifica formazione da svolgersi in ambito periferico,  il
          personale destinato al Dipartimento delle entrate ai  sensi
          del comma 5, nonche' altri  funzionari  gia'  addetti  agli
          specifici settori, scelti sulla base della loro  esperienza
          professionale e formativa, secondo criteri e  modalita'  di
          carattere oggettivo. 
            11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
          comma 5, si  procede  alla  riduzione  proporzionale  delle
          dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  inferiori
          alla settima nella  misura  complessiva  corrispondente  al
          personale effettivamente assunto  nel  corso  del  1998  ai
          sensi del comma 4, provvedendo  separatamente  per  singoli
          ruoli. 
            12. Il comma 47, dell'art. 1,  della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: 
            '' 47. Per la copertura dei posti vacanti le  graduatorie
          dei  concorsi  pubblici  per  il  personale  del   Servizio
          sanitario  nazionale,  approvate  successivamente   al   31
          dicembre  1993,  possono  essere  utilizzate  fino  al   31
          dicembre 1998''. 
            13. Le graduatorie dei concorsi  per  esami,  indetti  ai
          sensi dell'art. 28, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio  1993,  n.   29,   e   successive   modificazioni,
          conservano validita' per un periodo di diciotto mesi  dalla
          data della loro approvazione. 
            14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con   la
          salvaguardia  dei  beni  culturali  presenti   nelle   aree
          soggette  a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i   beni
          culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto  disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive,  ad  assumere  seicento  unita'  di
          personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per  i
          singoli profili professionali, ferme restando le  dotazioni
          di  ciascuna  qualifica  funzionale.  Le  assunzioni   sono
          effettuate tramite concorsi  da  espletare  anche  su  base
          regionale mediante una prova  attitudinale  basata  su  una
          serie   di   quesiti    a    risposta    multipla    mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche' delle attitudini ad acquisire  le  professionalita'
          specialistiche nei settori tencico, scientifico, giuridico,
          contabile,  informatico,  per  svolgere  le  funzioni   del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato con esito  positivo  la  prova  attitudinale  sono
          ammessi  a  sostenere   un   colloquio   interdisciplinare.
          Costituisce titolo  di  preferenza  la  partecipazione  per
          almeno un  anno,  in  corrispondente  professionalita',  ai
          piani o progetti di cui all'art.  6  del  decreto-legge  21
          maggio 1988, n. 86,  convertito,  con  modificaioni,  dalla
          legge 20 
          maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 
            15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,  nel
          limite di duecento unita'  complessive,  con  le  procedure
          previste  dal   comma   3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',  anche  al  di  fuori   della   dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista dall'art. 3, comma  5,  della  legge  24  dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta   rilevazione,   a   seguito   di    provvedimenti
          legislativi  di  attribuzione   di   nuove   e   specifiche
          competenze alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato.  Si
          applicano per le assunzioni di cui  al  presente  comma  le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11. 
            16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono
          subordinate all'indisponibilta' di idonei in concorsi  gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che richiama le disposizioni di cui all'art. 22,  comma  8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
          17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
          comma 3,  del  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          1997, n. 30,  in  materia  di  attribuzione  temporanea  di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata in vigore  dei  provvedimenti  di  revisione  degli
          ordinamenti professionali e,  comunque,  non  oltre  il  31
                                dicembre 1998. 
            18. Fermo quanto disposto dall'art. 1,  comma  57,  della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  una  percentuale  non
          inferiore  al  25  per  cento  delle  assunzioni   comunque
          effettuate deve avvenire con contratto di  lavoro  a  tempo
          parziale, con prestazione lavorativa non  superiore  al  50
          per cento di quella  a  tempo  pieno  o  con  contratto  di
          formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 36,  comma  7,  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni e integrazioni. Tale percentuale e' calcolata
          complessivamente  sul  totale  delle   assunzioni   ed   e'
          verificata al termine dell'anno  1999  con  riferimento  al
          totale delle assunzioni negli anni 1998 e 1999. 
            19. Le regioni, le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  gli  enti  locali,  le   camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata  delle
          spese di personale. 
            20.  Gli  enti  pubblici  non   economici   adottano   le
          determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi  di
          cui ai commi 1 e  18,  adeguando,  ove  occorra,  i  propri
          ordinamenti con l'obiettivo di una  riduzione  delle  spese
          per il personale. Agli  enti  pubblici  non  economici  con
          organico superiore a duecento unita' si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3. 
            21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
          articolo, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  ed  il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica possono avvalersi di  personale  comandato  dalle
          altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente
          determinato ai sensi della legge 23 agoso 1988, n. 400, per
          un numero massimo di venticinque unita'. 
            22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
          59,  la  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   e'
          autorizzata, in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione,  ad
          avvalersi, per non piu' di un triennio, di  un  contingente
          integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
          ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente
          alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, nonche' ad enti pubblici  economici.  Si  applicano  le
          disposizioni previste dall'art. 17, comma 14,  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127. Il personale  di  cui  al  presente
          comma mantiene il trattamento economico fondamentale  delle
          amministrazioni o degli enti di appartenenza e  i  relativi
          oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al
          personale  di  cui  al  presente  comma   sono   attribuiti
          l'indennita'  e   il   trattamento   economico   accessorio
          spettanti  al  personale  di  ruolo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, se  piu'  favorevoli.  Il  servizio
          prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
          valutabile ai fini della progressione della carriera e  dei
          concorsi. 
            23. All'art. 9, comma 19,  del  decreto-legge  1  ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre 1996, n. 608, le parole: ''31 dicembre 1997'' sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18,
          dell'art. 1, della legge 28 dicembre  1995,  n.  549,  come
          modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c),  della  legge
          15 maggio 1997, n. 127, le  parole:  ''31  dicembre  1997''
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  ''31  dicembre  1998''.
          L'eventuale trasformazione  dei  contratti  previsti  dalla
          citata legge n. 549  del  1995  avviene  nell'ambito  della
          programmazione di cui ai  commi  1,  2  e  3  del  presente
          articolo. 
            24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1,  comma  115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di giovani iscritti alle liste di leva di cui  all'art.  37
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
          1964,  n.  237,  da  ammettere  annualmente   al   servizio
          ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'  incrementato
          di tremilaunita',  da  assegnare  alla  polizia  di  Stato,
          all'Arma dei carabinieri  ed  al  Corpo  della  guardia  di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento  di  duemila  unita'   da   assegnare
          all'Arma dei carabinieri, nell'ambito  delle  procedure  di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo. 
            25. Al fine di incentivare la traformazione del  rapporto
          di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo  pieno  a  tempo
          parziale  e  garantendo  in  ogni  caso  che  cio'  non  si
          ripercuota negativamente  sulla  funzionalita'  degli  enti
          pubblici con un basso numero di dipendenti, come i  piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo' prevedere che i  trattamenti  accessori  collegati  al
          raggiungimento  di  obiettivi  o  alla   realizzazione   di
          progetti,  nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali   non
          collegati alla durata della  prestazione  lavorativa  siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura non frazionata o non direttamente  proporzionale  al
          regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1,  comma
          58-bis, della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,
          n. 140, devono essere emanati entro  novanta  giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.   In
          mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a  tempo
          parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in  cui
          l'attivita' che  il  dipendente  intende  svolgere  sia  in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di appartenenza o in concorrenza  con  essa,  con  motivato
          provvedimento emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione  di
          appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica. 
            26. Le domande di traformazione del rapporto di lavoro da
          tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data  di
          entrata in vigore della presente  legge,  sono  riesaminate
          d'ufficio secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  al
          comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse  del
          dipendente. 
            27. Le disposizioni dell'art. 1, commi  58  e  59,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di  rapporto  di
          lavoro  a  tempo  parziale,  si  applicano   al   personale
          dipendente delle regioni e degli enti  locali  finche'  non
          diversamente disposto da  ciascun  ente  con  proprio  atto
          normativo. 
            28. Nell'esercizio dei compiti  attribuiti  dall'art.  1,
          comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  il  Corpo
          della guardia di finanza agisce avvalendosi dei  poteri  di
          polizia tributaria  previsti  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 
          662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.". 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)