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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree
frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora,
ai sensi della legge 1 luglio 1997, n. 206, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1999.
2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di
cui all'articolo 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206, sono concessi
previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni
stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare
anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle
preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 1 luglio 1997, n. 206
(Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da
organismi nocivi), e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di
alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle
infezioni di ''Sharka'' e di ''Erwinia amylovora'', situati
in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei
decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre
1996, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari
regionali, possono essere concessi dalle regioni
territorialmente competenti contributi in conto capitale,
fino ai seguenti importi in relazione all'eta' dell'albero
e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di
lire 10 miliardi:
a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18
milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;
b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22
milioni per ettaro, nel secondo anno;
c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27
milioni per ettaro, nel terzo anno;
d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36
milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;
e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30
milioni per ettaro, nel decimo anno;
f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24
milioni per ettaro, nell'undicesimo anno;
g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18
milioni per ettaro, dal dodicesimo anno;
h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata
disposta l'estirpazione dei vivai.
2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono
concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in
impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato
reddito.
3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti
possono essere effettuati anche su altre particelle
dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi
sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non
sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle
particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo e'
concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura
dell'80 per cento.
4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei
confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno
gia' provveduto alla distribuzione delle piante in
ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi
fitosanitari regionali".