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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare il
quarto emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale,
deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la
risoluzione n. 11578 del 19 settembre 1997.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei
rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario
internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
della disposizione di legge alla quale e' operato il
rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.