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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Quaderno di campagna)
1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5
del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e,
conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000,
eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del
predetto decreto ministeriale, come sostituito dall'articolo 2 del
decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 436.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del
Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217 (Regolamento
per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
concernente le caratteristiche delle schede per la
rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e
l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative
modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento
e di trasmissione dei dati), e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Le schede relative alla
dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di
cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi
sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di
ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.
2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va
effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo
a quello di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta della Repubblica.
3. Le schede di cui al comma 1 devono essere
presentate in triplice esemplare alle unita' sanitarie
locali territorialmente competenti, in relazione al luogo
di utilizzazione dei prodotti.
4. Le unita' sanitarie locali trattengono un
esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla
Regione e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
s.i.a.n. entro il 31 maggio di ciascun anno.
5. Tale dichiarazione potra' essere sostituita da
un supporto mag netico, secondo quanto previsto dall'art.
2, comma 3.
6. Ai fini della compilazione delle schede di cui
al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di
prima e seconda tossicologica, la copia dei moduli
d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto
del presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e,
per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle
relative bo lle di accompagnamento. "
"Art. 5. - 1 Sempre ai fini di cui all'art. 15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le
annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i
quindici giorni successivi a ciascuna operazione di
trattamento.
2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e
preventivamente vidimato dall'unita' sanitaria locale
competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore
stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle
organizzazioni professionali di categoria, previa
comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni
momento verificare la regolarita' della tenuta.
3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di
cui al comma 1 decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
della Repubblica.".
- L'articolo 21, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236,
(Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente
la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai
sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e'
il seguente:
"Art. 21. (Sanzioni) (Omissis).
4. I contravventori alle disposizioni di cui
all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.".
- L'articolo 6 del citato decreto ministeriale 25
gennaio 1991, n. 217, nel testo modificato dall'articolo 2
del decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.
436, e' il seguente:
"Art. 6. - Sulla base delle risultanze
dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo
ricavati dalle schede di cui all'art. 2 del decreto
interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e di altre
informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e
delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, senza i soggetti interessati dagli
obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto
interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a
settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato
situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento
viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene
aggiornato periodicamente a seconda delle necessita'".