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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1951, n.
204, e' sostituito dal seguente:
"Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale
possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli
interessati".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della
disposizione di legge modificata e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9
gennaio 1951, n. 204 (Onoranze ai caduti in guerra),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951,
n. 80, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b),
c), ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3
si fara' luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano
provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il
Commissario generale potra' mettere a loro disposizione
di concerto con Ministro del tesoro.
Le salme definitivamente sistemate a cura del
Commissario generale possono essere concesse ai congiunti
su richiesta ed a spese degli interessati.
La sistemazione nei territori esteri delle salme dei
militari e civili italiani sara' di massima affidata dal
Commissario generale, tramite le rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o
persone esistenti in detti territori.
Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni
all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del
tesoro".