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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Nuclei di valutazione interna degli atenei)
1. Le universita' adottano un sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca,
degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando,
anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il
corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della
ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon
andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte in
ciascuna universita' da un organo collegiale disciplinato dallo
statuto delle universita', denominato "nucleo di valutazione di
ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove
membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo
della valutazione anche in ambito non accademico. Le universita'
assicurano ai nuclei l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai
dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendone
l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita'
didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di
ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Le universita' che non applicano le disposizioni di cui ai commi
1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono escluse per un triennio dal riparto dei fondi relativi
alla programmazione universitaria, nonche' delle quote di cui al
comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo di
valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le
informazioni di cui al comma 2 entro il termine ivi determinato, al
medesimo ateneo non possono essere attribuiti i fondi di cui al comma
2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.