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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le cittadine italiane partecipano, su base volontaria,secondo le
disposizioni di cui alla presente legge, ai concorsi per il
reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di
militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate,
nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri per le pari opportunita',
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle
finanze, dei trasporti e della navigazione e per la funzione
pubblica,sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n.
164, uno o piu' decreti legislativi per disciplinare il reclutamento,
lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare femminile,
sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle pari
opportunita' uomodonna, nel reclutamento delpersonale militare,
nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche,specializzazioni ed
incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e maschile la
normativa vigente per il personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni in materia di maternita' e paternita' e di pari
opportunita' uomodonna, tenendo conto dello status del personale
militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita', e'
istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e per un periodo di quattro anni rinnovabile, un
Comitato consultivo composto da undici membri nel quale eassicurata
una partecipazione maggioritaria di personale femminile in possesso
di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai
settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero delle
finanze,con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della
difesa ed il Comandante generale del Corpo della guardia di finanza
nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione
dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle
strutture delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Sei membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della
difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro delle
finanze con proprio decreto. Il Ministroper le pari opportunita'
designa i restanti quattro membri, due dei quali sono indicati dalla
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e donna. Con il decreto di istituzione del Comitato consultivo il
Ministro della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali
compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del Comitato
stesso. Per il funzionamento del Comitato e' autorizzata la spesa di
lire 80 milioni per il1999 e di lire 240 milioni annue a decorrere
dal 2000. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base diparte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, alloscopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, al
fine dell'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il
personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari
opportunita', la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei trasporti e
della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di
porto.
6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione
nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna,
d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle
finanze e per le pari opportunita', definisce annualmente, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le
consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le
categorie, le specialita' e le specializzazioni di ciascuna Forza
armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a
decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile
da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro
delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunita' il quale
acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parita' e le
pari opportunita' tra uomo e donna, su proposta del Comandante
generale del Corpo della guardia di finanza.
8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo quanto previsto
dai commi 6 e 7, le prime immissioni di personale femminile nelle
Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza sono disposte,
elevando di tre anni i limiti di eta' previsti dalla normativa per
gli ufficiali o i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti
stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del
reclutamento del personale militare, dal Capo di stato maggiore della
difesa e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza,
sentito il Comitato consultivo di cui al comma 3, mediante
reclutamento con concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il
Corpo dellaguardia di finanza, secondo le modalita' di cui
all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in
quanto applicabili.
9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine italiane
possono partecipare, su base volontaria, anche ai concorsi per
ufficiali piloti di complemento delle Forze armate. Questi ultimi
devono essere reclutati con le modalita' e le procedure di cui
all'articolo 3 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 ottobre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Note all'art. 1:
- La legge 22 giugno 1990, n. 164, recante norme sulla
composizione ed i compiti della commissione di cui al
comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1990, n.
148.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante riordino del reclutamento dello stato giuridico
e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art.
1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1998, n. 17,
supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi da 2 a 4,
della legge 28 marzo 1997, n. 85, recante disposizioni in
materia di avanzamento, reclutamento e di adeguamento
del trattamento economico degli ufficiali delle Forze
armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia:
"2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso a
partecipare il personale del Corpo della Guardia di
finanza che, alla data di indizione del concorso, sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in discipline giuridiche ed
economiche;
b) anzianita' dl servizio almeno pari a tre anni;
c) non avere riportato negli ultimi tre anni una
sanzione pari o piu' grave della consegna di rigore e
un giudizio complessivo con qualifica inferiore a
''superiore alla media'';
d) idoneita' fisicopsicoattitudinale al servizio
incondizionato nella Guardia di finanza come ufficiale.
3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, la composizione della commissione giudicatrice,
l'indicazione delle prove e delle materie di esame e
dei titoli, nonche' i relativi criteri di valutazione
sono stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze
che indice il concorso.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, dopo
aver superato un corso di formazione di durata non
inferiore a nove mesi e secondo l'ordine della graduatoria
approvata al termine dello stesso, sono nominati tenenti
in servizio permanente effettivo del ruolo normale della
Guardia di finanza, con decorrenza da data successiva a
quella in cui sono stati dichiarati vincitori del
concorso medesimo e a quella in cui sono nominati
tenenti, nello stesso anno solare, gli ufficiali
provenienti dall'Accademia ai sensi dell'art. 2, numero 1),
della legge 29 maggio 1967, n. 371".
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 19
maggio 1986, n. 224, recante norme per il
reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardante lo
stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze
armate e della Guardia di finanza:
"Art. 3. - 1. Gli ufficiali di complemento dell'Arma
aeronautica, ruolo naviganti, sono reclutati mediante
corsi di pilotaggio aereo o corsi per navigatori militari,
indetti dal Ministro della difesa.
2. I requisiti per essere ammessi ai suddetti
corsi sono i seguenti:
a) essere cittadini italiani;
b) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il
ventitreesimo anno di eta' alla data di emanazione del
bando di concorso;
c) non essere stati espulsi dalle Forze armate,
dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici; non aver riportato condanna a pena
detentiva per delitto non colposo; non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione;
d) aver conseguito un diploma di istituito di istruzione
secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in
Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal
Ministero della pubblica istruzione;
e) possedere le qualita' fisiche e psicoattitudinali,
accertate presso appositi organi dell'Aeronautica
militare, necessarie per effettuare la navigazione
aerea, in qulita' di piloti militari, di navigatori
militari;
f) aver ottenuto, se minorenni, il consenso dei genitori
o di chi esercita la tutela.
3. Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di
pilotaggio, ai corsi di navigatore devono, all'atto
della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre
una ferma di anni dodici.
4. Per coloro che sono gia' incorporati ovvero hanno
adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza
armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla
osta della Forza armata di appartenenza".