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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo
verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7
novembre 1991.