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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Natura giuridica ed abrogazione di norme
1. I consorzi agrari sono societa' cooperative a responsabilita'
limitata e sono regolati dagli articoli 2514 e seguenti del codice
civile, nonche' dalle leggi speciali in materia di societa'
cooperative e dalle disposizioni della presente legge.
2. E' abrogato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 2514 del codice civile:
"Art. 2514 (Societa' cooperative a responsabilita'
limitata). - Nelle societa' cooperative a responsabilita'
limitata per le obbligazioni sociali risponde la societa'
con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione possono
essere rappresentate da azioni. L'atto costitutivo puo'
stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa
o di fallimento della societa' ciascun socio risponda
sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla
della propria quota a norma dell'art. 2541".
- Il decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1235,
reca: "Ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione
italiana dei consorzi agrari".
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca: "Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente".