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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione delle professioni sanitarie
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria" nel testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonche' in ogni altra
disposizione di legge, e' sostituita dalla denominazione "professione
sanitaria".
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni
previste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7
marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e
successive modificazioni. Il campo proprio di attivita' e di
responsabilita' delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni e integrazioni, e' determinato dai contenuti
dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di
diploma universitario e di formazione postbase nonche' degli
specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per
le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario
per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di
laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze
professionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
1974, n. 225, reca: "Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, n.
1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e
infermieri generici".
- Il titolo V del citato decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, reca: "Mansioni
dell'infermiere generico".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo
1975, n. 163, reca: "Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940,
n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio
professionale delle ostetriche".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1968, n. 680, reca: "Regolamento per l'esecuzione della
legge 4 agosto 1965, n. 1103, concernente
regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte
ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica". Si
riporta il testo dell'art. 24:
"Art. 24. - 1) Servizio di radiodiagnostica.
I tecnici sanitari di radiologia medica:
a) sono autorizzati ad effettuare direttamente, su
prescrizione medica - anche in assenza del medico
radiologo - i radiogrammi relativi agli esami radiologici
dell'apparato scheletrico, del torace e dell'addome, senza
mezzi di contrasto, secondo le indicazioni di carattere
generale preventivamente definite dal medico radiologo, sia
nel servizio radiologico centralizzato che nelle
strutture decentrate;
b) collaborano con il medico radiologo in tutte le
restanti indagini diagnostiche di competenza radiologica.
La continuita' o la saltuarieta' della presenza fisica
del medico radiologo durante l'effettuazione delle indagini
di cui alla presente lettera b) viene stabilita dal
medico radiologo stesso in ragione delle esigenze del
caso.
2) Servizio di radioterapia.
I tecnici sanitari di radiologia medica collaborano
direttamente con i medici radioterapisti nell'ambito delle
seguenti attivita':
a) impostazione del trattamento, ivi comprese tutte
le indagini collaterali ad esso complementari;
b) operazioni dosimetriche inerenti al trattamento,
anche in collaborazione con il servizio di fisica
sanitaria;
c) effettuazione e controllo della centratura e della
eventuale simulazione;
d) preparazione ed impiego di mezzi ausiliari di
centratura e immobilizzazione del paziente o irradiazione;
e) controllo dell'efficienza degli impianti e loro
predisposizione all'uso;
f) caricamento, scaricamento dei dispositivi per terapia
nella fase successiva al caricamento e recupero delle
sorgenti;
g) operazioni necessarie all'allestimento delle dosi
radioattive da somministrare ai pazienti;
h) controllo delle eventuali contaminazioni;
i) decontaminazione degli oggetti ed ambienti
contaminati;
l) effettuazione del trattamento radioterapico
predisposto dal radioterapista e suo controllo durante
tutta la durata della seduta secondo le indicazioni
ricevute;
m) tenuta ed aggiornamento delle registrazioni dei
trattamenti e del registro di carico e scarico del
materiale radioattivo;
n) carico, custodia e scarico del materiale
radioattivo e della strumentazione tecnica;
o) collaborazione con il medico radioterapista ed il
servizio di fisica sanitaria per quanto concerne la
dosimetria e gli altri atti inerenti la radioprotezione;
p) preparazione e posizionamento del paziente.
I tecnici sanitari di radiologia medica espletano,
inoltre, ogni altra operazione tecnica richiesta dal medico
radioterapista.
3) Servizio di medicina nucleare.
I tecnici sanitari di radiologia medica addetti ai
servizi di medicina nucleare:
a) prendono in consegna le sorgenti radioattive,
curando il loro carico e scarico oltre che lo
smaltimento dei rifiuti radioattivi; segnalano il
preposto il movimento e la giacenza del materiale
radioattivo e provvedono alle relative registrazioni;
b) effettuano le operazioni necessarie all'allestimento
delle dosi radioattive da somministrare ai pazienti e da
manipolare in vitro ed ogni altra operazione concernente il
lavoro di camera calda;
c) se necessario, accattano il paziente, ne
accertano i dati anagrafici, provvedono alla
registrazione ed archiviazione dei risultati delle
operazioni tecniche effettuate ed al trattamento dei
fotoscintigrammi;
d) controllano l'efficacia delle apparecchiature che
predispongono per l'uso. Collaborano con il medico
nucleare nell'effettuazione delle indagini e nella
rilevazione e registrazione dei dati anche mediante
impiego di elaboratori elettronici;
e) collaborano con il medico nucleare in studi ed esami
in vitro mediante l'uso di apparecchiature atte a
rilevare la presenza di radionuclidi nei campioni;
f) provvedono alla decontaminazione e controllo della
vetreria e degli oggetti o ambienti contaminati ed attuano
tutte le operazioni inerenti alla radioprotezione, secondo
la vigente normativa;
g) effettuano ogni altra operazione tecnica richiesta
dal medico nucleare.
4) Servizio di fisica sanitaria.
I tecnici sanitari di radiologia medica coadiuvano i
responsabili dei servizi di fisica sanitaria per la
risoluzione dei problemi di fisica nell'impiego di isotopi
radioattivi, di sorgenti di radiazione per la terapia,
la diagnostica e la ricerca e, con l'esperto
qualificato, nella sorveglianza fisica per la protezione
contro le radiazioni ionizzanti.
5) Apparecchiature nell'ambito del servizio di radiologia.
I tecnici sanitari di radiologia medica assumono la
responsabilita' del corretto uso delle apparecchiature
loro affidate, controllano la loro efficienza, individuano
gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando
e' possibile, ad eliminarli; possono altresi' esprimere
il proprio parere tecnico in fase di collaudo di
installazione di nuove apparecchiature nonche' dopo
l'esecuzione di eventuali riparazioni.
6)Trattamento del materiale radiografico e
documentazione fotografica.
I tecnici sanitari di radiologia medica effettuano
tutte le operazioni concernenti il tattamento del
materiale sensibile; possono altresi' provvedere alla
riproduzione e riduzione del materiale iconografico.
7) Attivita' collaterali.
I tecnici sanitari di radiologia medica che con
provvedimento del medico autorizzato siano stati
allontanati, in via cautelativa temporanea o
permanente, dalle zone controllate, perche' affetti da
patologia professionale specifica, sono adibiti, a
richiesta, prioritariamente nell'ambito del settore
radiologico, alle pratiche di accettazione del
paziente, alla sua registrazione, all'archiviazione
degli esami praticati, alla rilevazione periodica dei
dati statistici, nonche' al carico e scarico del
materiale ricevuto in dotazione".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, reca:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; si
riporta il testo dell'art. 6, comma 3:
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale
sanitario infermieristico, tecnico e della
riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso
altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate. I requisiti di
idoneita' e l'accreditamento delle strutture sono
disciplinati con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica d'intesa con il Ministro della sanita'. Il
Ministro della sanita' individua con proprio decreto le
figure professionali da formare ed i relativi profili. Il
relativo ordinamento didattico e' definito, ai sensi
dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica emanato di concerto con il
Ministro della sanita'. Per tali finalita' le regioni e le
universita' attivano appositi protocolli di intesa per
l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei
corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento
didattico universitario e' affidata di norma a
personale del ruolo sanitario dipendente dalle
strutture presso le quali si svolge la formazione
stessa, in possesso dei requisiti previsti. I rapporti
in attuazione delle predette intese sono regolati con
appositi accordi tra le universita', le aziende
ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le istituzioni
pubbliche e private accreditate e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile
del corso e del rettore dell'universita' competente.
L'esame finale, che consiste in una prova scritta ed in
una prova pratica, abilita all'esercizio professionale.
Nelle commissioni di esame e' assicurata la presenza
di rappresentanti dei collegi professionali, ove
costituiti. I corsi di studio relativi alle figure
professionali individuate ai sensi del presente articolo
e previsti dal precedente ordinamento che non siano stati
riordinati ai sensi del citato art. 9 della legge 19
novembre 1990, n. 341, sono soppressi entro due anni a
decorrere dal 1 gennaio 1994, garantendo, comunque, il
completamento degli studi agli studenti che si iscrivono
entro il predetto termine al primo anno di corso. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi
disciplinati dal precedente ordinamento e' in ogni caso
richiesto il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo
temporale possono accedere gli aspiranti che abbiano
superato il primo biennio di scuola secondaria superiore
per i posti che non dovessero essere coperti dai
soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore di secondo grado".